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INTERMEDIARI AUTORIZZATI


L’esercizio professionale verso il pubblico di servizi/attività di investimento è riservato a imprese di investimento (SIM, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), banche (italiane, comunitarie ed extracomunitarie) (articolo 18 c.1 TUF). A Poste Italiane spa è consentito l’esercizio dei servizi di collocamento, ricezione  e trasmissione di ordini ed esecuzione di ordini per conto terzi. Altri soggetti autorizzati sono gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’artic 107 TUB, ai quali è consentito il servizio di collocamento, servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto del cliente. Le SGR e società di gestione armonizzate (aventi sede in uno Stato dell’UE e autorizzate nello Stato di origine) possono esercitare i servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti.
In attuazione della Mifid anche le persone fisiche possono svolgere un servizio di consulenza in materia di investimenti, a condizione che si iscrivano in un albo, posseggano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e non svolgano nessun altro servizio o attività di investimento (in questo caso dovrebbero assumere la veste di SIM). Infine vi sono le società fiduciarie iscritte in una sezione speciale dell’albo delle SIM, e agenti di cambio, ai quali è consentito l’esercizio dei servizi di esecuzione di ordini per conto del cliente, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione di ordini.
In Europa l’esercizio dei servizi di investimento è subordinato al rilascio di un’autorizzazione dalla Autorità dello Stato membro in cui è posta la sede legale e direzione generale del soggetto richiedente: tale autorizzazione ha effetto sull’intero territorio comunitario alla luce del principio del mutuo riconoscimento, il cui presupposto è che gli Stati membri abbiano una disciplina normativa armonizzata dei servizi di investimento. Dopo la Direttiva Mifid vi è stata una direttiva di esecuzione, la 73/2006/CE che, per assicurare l’armonizzazione, vieta ai singoli Stati di imporre o mantenere obblighi aggiuntivi rispetto a quelli imposti dalla disciplina comunitaria, salvo casi eccezionali in cui tali obblighi risultino giustificati e proporzionati. L’esercizio in Italia di servizi di investimento da imprese di investimento extracomunitarie è subordinato alla preventiva autorizzazione della Consob(art 28 TUF), simmetricamente deve essere autorizzato da BDI l’esercizio delle SIM italiane di servizi di investimento in uno stato extracomunitario (art 26 TUF). E’ soggetto ad autorizzazione anche l’esercizio in altro stato comunitario di attività non ammesse al mutuo riconoscimento per le quali non vi è disciplina armonizzata, che costituisce la necessaria premessa per l’attribuzione del passaporto comunitario. L’autorità italiana preposta al rilascio dell’autorizzazione della prestazione di servizi/attività di investimento è la CONSOB per le SIM, per le banche e altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’articolo 107 TUB è la BDI, per le SGR non è prevista una autorizzazione specifica, nessuna autorizzazione è necessaria per l’esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle persone fisiche iscritte nell’albo dei consulenti finanziari. La CONSOB rilascia l’autorizzazione alle SIM se sussistono delle condizioni (articolo 19 TUF): adozione della forma di spa, inserimento nella denominazione sociale delle parole di società di intermediazione mobiliare, la presenza nel territorio italiano di sede legale e direzione generale, sussistenza di un capitale versato in misura non inferiore a quella determinata in via generale da BDI (da 120.000 euro a 1 milione, in relazione alla qualità dei servizi che la SIM chiede di essere autorizzata a prestare e a seconda se essa disponga o meno di disponibilità liquide), presentazione di atto costitutivo, statuto SIM, programma concernente attività iniziale (in cui vanno illustrati i tipi di operazioni previste e procedure da adottare) e relazione sulla struttura organizzativa, possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti professionali, indipendenza e onorabilità, possesso dei titolari di partecipazioni rilevanti (azioni eccedenti il cinque per cento del capitale sociale) di requisiti di onorabilità. La sussistenza di tali condizioni è necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione, subordinato a una verifica complessiva della prevedibile capacità della SIM richiedente di assicurare una sana e prudente gestione ed esercizio corretto di servizi/attività di investimento. Tutte le condizioni devono ricorrere al momento del rilascio dell’autorizzazione e nel corso di tutta l’attività della SIM: le SIM devono comunicare a CONSOB e BDI le modifiche rilevanti della loro situazione successive all’autorizzazione. L’eventuale venir meno delle condizioni necessarie alla autorizzazione non determina automaticamente la revoca della stessa e la conseguente apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa: l’Authority deve compiere una valutazione di tutti gli interessi in gioco (migliore tutela diritti patrimoniali dei clienti, salvaguardia reputazione di mercato). Ad esempio: la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito da BDI non impedisce alla SIM di continuare a prestare i servizi autorizzati purchè provvede tempestivamente al reintegro del capitale; la sopravvenuta carenza del requisito di onorabilità in capo a un esponente aziendale determina solo la decadenza dalla sua carica che deve essere dichiarata dal cda della SIM; il venir meno del requisito di onorabilità in capo a un socio rilevante, lo obbliga ad alienare la partecipazione eccedente il 5% del capitale sociale e in attesa dell’alienazione, è sospeso l’esercizio del voto inerente a tale partecipazione e l’eventuale voto espresso nonostante la sospensione se risultato determinante ai fini del raggiungimento del quorum rende la deliberazione assembleare impugnabile ai sensi dell’articolo 2377 cc.  BDI ha tempo 90 giorni per vietare l’acquisizione di partecipazioni qualificate (quelle che superano ulteriori soglie di percentuale del KS stabilite da BDI), qualora ritenga che il potenziale acquirente non sia in grado di assicurare una sana e prudente gestione della SIM. Anche in questo caso sono previsti gli obblighi di cui sopra (sospensione diritto di voto, obbligo di alienazione delle partecipazioni).

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