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L’esclusione del fallimento per debiti di modesta entità


È da tener presente che oggi l’art. 15 prevede che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad € 25000”. Si tratta di una novità della riforma nel rispetto del principio volto a privatizzare la procedura di fallimento rispetto alla legge del 1942: in questo contesto si inseriscono anche la riforma delle revocatorie, quella del concordato preventivo, la procedura di ristrutturazione dei debiti, quella c.d. di esdebitazione e la riscrittura dell’art. 25 che attribuisce al giudice delegato funzioni di vigilanza e di controllo, ma non più di direzione, del processo fallimentare.
Circa il merito di tale limite è da precisare che:
a.Poiché i presupposti del fallimento sono quelli previsti dagli artt. 1 e 5 l. fall., l’ammontare del debito non deve essere considerato come fatto costitutivo della pronuncia di fallimento ma, viceversa, come quello inferiore fatto impeditivo della stessa. Ne segue che il creditore istante dovrà provare l’esistenza di debiti in misura superiore ad € 25000 ed il debitore potrà evitare il fallimento se riuscirà a provare il contrario;
b.Egualmente, lo stato di insolvenza rimarrà l’inadempimento (??), oda altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Si avrà, allora, insolvenza anche per l’inadempimento di obbligazioni inferiori ad € 25000, in quanto tale importo non è costitutivo del concetto di insolvenza, ma solo impeditivo della dichiarazione di fallimento;
c.Coerentemente a questa impostazione, nel dubbio circa l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, il tribunale dichiarerà il fallimento;
d.Questa interpretazione del dato normativo è l’unica in grado di evitare una incostituzionalità della norma per differenziazione di trattamento tra creditori e creditori o, più in generale, tra imprenditori ed imprenditori.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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