Skip to content

Rettifiche di valore, accantonamenti, spese di ricerca ed eccedenze dei canoni di leasing finanziario


Se le norme fiscali in tema di ammortamenti, rettifiche di valori e accantonamenti consentono deduzioni che, in tutto o in parte, non sono operate nel conto economico, queste deduzioni sono tuttavia ammesse ai fini fiscali, a condizione che siano “annotate” e “memorizzate”, insieme ai valori dei beni o dei fondi del passivo cui si riferiscono, in un apposito prospetto, che è parte integrante della dichiarazione dei redditi.
La stessa regola vale:
a. per l’eccedenza dei canoni leasing;
b. per le spese relative a studi e ricerche.
Nel prospetto devono essere indicati l’eccedenza dell’accantonamento fiscale rispetto a quello civilistico, l’ammontare dell’ammortamento (ordinario) fiscale superiore a quello effettuato in sede civile, la quota di ammortamento anticipato, ed il maggiore ammortamento fiscale riferibile ad un più intenso utilizzo del bene strumentale, insieme con il valore di bilancio e gli ammortamenti civilistici del cespite.
Il prospetto è parte integrante della dichiarazione dei redditi: esso condiziona la deduzione dei maggiori costi sopra indicati.
Si ha così una riduzione del reddito imponibile rispetto all’utile civilistico e la contemporanea insorgenza di una quota di utile civilistico che non è tassata.
Le riserve di patrimonio netto e gli utili risultanti dallo stato patrimoniale sono posti in regime di sospensione di imposta.
Le riserve in sospensione di imposta, corrispondenti agli utili non tassati per effetto delle deduzioni fiscali effettuate extrabilancio (cioè senza previa imputazione al conto economico), devono essere mantenute intatte, fino alla loro liberazione, se non si vuole perdere il beneficio della non tassazione.
La società, dunque, è libera di distribuire gli utili di esercizio e le altre riserve, ma incorrerà nella tassazione se, e nella misura in cui, intacca le riserve in sospensione.
In caso di distribuzione di riserve, si dovranno confrontare due parametri:
a. l’ammontare complessivo delle riserve e degli utili che residuano dopo la distribuzione;
b. l’eccedenza netta, che corrisponde all’ammontare delle riserve in sospensione di imposta al netto delle imposte differite correlate agli importi dedotti.
La ratio della norma è, dunque, quella di evitare la distribuzione di utili non tassati, che si sono formati per effetto della deduzione fiscale di costi non transitati per il conto economico.
In assenza di questo meccanismo gli utili non tassati affluirebbero nella sfera dei soci definitivamente esenti da IRES.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.