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Le cause di interruzione della prescrizione del reato


le cause di interruzione sono tassativamente previste dall’art. 160 c.p. e consistono in serie di atti giudiziari attraverso i quali si manifesta in modo particolarmente significativo l’attività repressiva dello Stato. A seguito del compimento di uno di tali atti il termine prescrizionale comincia a decorrere da capo dal giorno in cui si verifica la causa interruttiva.
La ratio dell’interruzione  risiede nel fatto che attraverso l’eliminazione di uno di quegli atti giudiziari l’ordin. mostra interesse alla persecuzione del reato e pertanto viene meno il fondamento della prescrizione consistente nel dissolversi dell’interesse dello Stato alla repressione. Tale discorso può essere accettato con la precisazione però che l’effetto dell’interruzione consiste tuttavia nel mettere nel nulla l’obiettivo dato di fatto che un certo periodo di tempo è cmq trascorso ed è trascorso nell’inerzia degli organi giudiziari.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dall’ultimo di essi; in ogni caso i termini stabiliti dall’art. 157 c.p. non possono essere prolungati, per effetto dell’interruzione, di oltre la metà.

 Prescrizione della pena


Presuppone una sentenza di condanna irrevocabile.
Il termine è determinato dalla lex in rapporto alla specie e alla durata della pena irrogata. Esso decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
La Corte Costituzionale con sentenza 23-5-1990 n. 275 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall’imputato.
Ammessa, dunque, la rinunciabilità della prescrizione, viene soddisfatto l’interesse sostanziale dell’imputato ad ottenere una sentenza di merito, dimostrando la propria innocenza.

Ha per oggetto esclusivamente le pene principali, con l’esclusione dell’ergastolo, che è imprescrittibile.
La pena della reclusione si estingue con un decorso pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni.
Sono esclusi dal beneficio i recidivi aggravati e reiterati, i delinquenti abituali, professionali, per tendenza.

La morte del reo


La morte del reo estingue la punibilità in ragione del fatto che, venuta a mancare l’esistenza fisica del reo, l’ordin. non ha + alcun interesse alla produzione delle conseguenze penali:
sia perché quest’ultime si dirigono esclusivamente contro la persona vivente dell’autore;
sia perché il principio di personalità della responsabilità penale impedisce che le conseguenze vengano trasmesse ad una persona diversa dal reo.

Il c.p. disciplina distintamente la morte del reo:
intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna (art. 150 c.p.) => qualificandola come causa di estinzione del reato. Infatti in tale caso è impedita radicalmente la produzione di qualsiasi conseguenza penale del reato.
intervenuta dopo la sentenza irrevocabile di condanna (art. 171 c.p.) => qualificandola come causa di estinzione della pena. Infatti in tale caso è impedita la produzione di ulteriori conseguenze successive a quelle già verificatesi.

La morte del reo lascia invece in piedi le conseguenze civili del reato, che si trasmettono agli eredi, mentre le obbligazioni al rimborso delle spese di giudizio e delle spese per il mantenimento in carcere sono oggi intrasmissibili agi eredi.
La morte del reo non estingue la misura di sicurezza della confisca in quanto quest’ultima riguarda una cosa e non la persona del reo.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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