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La vendita dell'azienda. Il divieto di concorrenza dell'alienante

Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa comunque, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanza, sviare la clientela dall'azienda ceduta (se viene pattuito un termine superiore, tale termine viene ricondotto ai cinque anni). La norma tutela due opposte esigenze. Quella dell'acquirente dell'azienda di trattenere la clientela dell'impresa e quindi di godere dell'avviamento (soggettivo), del quale di regola si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo di vendita. Quella dell'alienante a non vedere compromessa la propria libertà di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo (legislativamente ritenuto) sufficiente per consentire all'acquirente di consolidare la propria clientela.
Il divieto di concorrenza è derogabile e ha carattere relativo: sussiste nei limiti in cui la nuova attività d'impresa dell'alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all'azienda ceduta.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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