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Assegno sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico

L'assegno sbarrato è l'assegno cui vengono apposte due rette parallele sulla faccia anteriore. La sbarratura consente la circolazione dell'assegno circoscrivendo i soggetti legittimati ad incassarlo.
L'assegno da accreditare non può essere pagato in contanti, ma può essere regolato dalla banca trattaria solo mediante scritturazione contabile; presuppone quindi un preesistente rapporto del trattario con il soggetto che presenta il titolo.
Maggior sicurezza offre invece l'assegno non trasferibile: può essere pagato solo all'immediato prenditore o accreditato sul suo conto (il prenditore può comunque girarlo a una banca per la riscossione).
Gli assegni bancari di importo superiore ai 12.500 euro devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di denaro provenienti da reati.
La banca che paga a sé un assegno non trasferibile a persona diversa dall'originario prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.
L'assegno turistico è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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