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L’inclusione/esclusione nel circuito IVA


Alla stessa ratio di salvaguardia dei principi di continuità e neutralità risponde anche l’inclusione nel circuito IVA delle assegnazioni ai soci.
Passando a trattare delle fattispecie escluse, esse sono contemplate all’art. 23 d.p.r. 633/72 e si caratterizzano per una sostanziale disomogeneità delle ragioni che le giustificano: alcune di essi, infatti, costituiscono vere e proprie fattispecie di esclusione e, come tali, concorrono unitamente alla disposizione del primo comma a identificare i confini delle fattispecie colpite dal tributo; altre, invece, hanno una funzione agevolativa, al punto che la dottrina non ha mancato di rilevare come per qualificare una cessione di beni come esente, esclusa o imponibile, più che al regime ad essa offerto dal legislatore occorre guardare alle scelte compiute in ordine al riconoscimento o meno del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.
Volendo ricordare le esclusioni più significative, conviene muovere dalla previsione che esclude da IVA le cessioni aventi ad oggetto campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
Tale previsione potrebbe, a prima vista, considerarsi derogatoria dei principi sopra ricordati; sennonché, tenuto conto del fatto che le operazioni in questione sono effettuate per scopi pubblicitari ed hanno ad oggetto campioni di beni prodotti o commercializzati dall’impresa, la previsione dell’esclusione sembra essere dettata al fine di evitare una duplicazione di imposta, dal momento che il costo di tali beni viene, di regola, incorporato nel corrispettivo di quelli normalmente commercializzati dall’impresa.
Sono altresì considerati escluse le cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro.
Quanto alle prime, l’esclusione si fonda sull’evidente presupposto che le movimentazioni di denaro non manifestano alcun valore aggiunto; rientrano in tale fattispecie i cosiddetti premi di incentivazione e di fedeltà, perché di regola il premio viene erogato senza che il beneficiario abbia assunto alcun obbligo.
Per quanto riguarda, invece, le cessioni di crediti in denaro, esse riguardano solo le ipotesi in cui la cessione non avvenga nell’ambito di un rapporto negoziale di finanziamento (nel qual caso, l’operatore ricadrà nell’orbita delle prestazioni di servizi) e si giustificano per il fatto che per il tramite di tali operazioni si verifica il semplice subentro in una posizione creditoria la quale, ove originata per effetto della realizzazione di un’operazione imponibile, sarà già stata sottoposta a tassazione in capo al cedente.
Sempre nell’ambito delle esclusioni, sono annoverate le cessioni ed i conferimenti in società o altri enti aventi ad oggetto aziende o rami d’azienda.
Trattasi non già di atti di gestione dell’impresa, come tali miranti alla creazione di valore aggiunto, bensì di veri e propri atti di organizzazione dell’impresa, dal che deriva la strutturale estraneità di siffatti negozi rispetto al novero delle attività svolte dall’impresa.
Riteniamo che il conferimento rientri nel più ampio genus degli atti di investimento e, pertanto, abbia natura onerosa e traslativa, producendo la fuoriuscita del bene conferito dall’orbita dell’impresa conferente; tali caratteristiche confermano la correttezza della rilevanza di tale operazione, quanto meno in via generale, ai fini IVA.
Tuttavia, nel caso dell’azienda siamo in presenza di un apparato di beni organizzato dall’imprenditore e, come tale, naturalmente destinato alla produzione, onde non sembra possibile in questo caso ad evitare che la funzione assolta da tale atto sia puramente organizzativa e, in quanto tale, ontologicamente sottratta alla produzione di valore aggiunto.
Ad analoga ratio risponde l’esclusione dei passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, trattandosi anche in questo caso di veri e propri atti di organizzazione dell’impresa.
Da ultimo, si ricorda che sono altresì considerati escluse da IVA le cessioni:
a. di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni;
b. di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
c. di beni, allorquando le operazioni sono soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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