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Definizione di Istituto di Tutela

Ufficio di diritto privato che un soggetto presta gratuitamente (e al quale non può rinunciare). Volto a fornire protezione agli interdetti e ai minori privi di genitori in grado di esercitare la potestà. Si distingue in 4 tipi:
-volontaria: il  giudice nomina il tutore che è designato dallo stesso genitore;
-legittima: sono nominati parenti prossimi del minore;
-dativa: la nomina è relativa a persone che non sono parenti del minore;
-assistenziale: è affidata ad un ente.
Il tutore è nominato dal giudice tutelare(che soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge), e al quale,  prima di assumere l'incarico il tutore deve prestare giuramento,  di esercitare l'incarico con diligenza.
Il tutore rappresenta l’incapace(minore e interdetto) anche nei rapporti personali e in  particolare egli può compiere atti:
-per cui non è necessaria l’autorizzazione: di ordinaria amministrazione, quelli relativi al mantenimento dell'incapace;
-per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare: es. accettare eredità;
-per i quali è necessaria l'autorizzazione del tribunale: es. costituire pegni o ipoteche.
Il giudice tutelare può anche nominare un protutore, che rappresenta il minore nel caso in cui il suo interesse è in contrasto con quello del tutore. Il protutore ha, in pratica, gli stessi poteri del tutore, e può essere nominato anche quando il tutore sia venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio, ma, in tal caso, ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservati e urgenti sino a quando non sia nominato il tutore(altrimenti gli atti compiuti sono annullabili).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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