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ART. 307 primo comma


Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si costituisce entro il termine stabilito dall’art. 166 (10 gg dalla notificazione) il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di un anno che decorre dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’art. 166 (almeno 20 gg prima dell’udienza di comparizione) altrimenti il processo si estingue.
Chi ha interesse a che il processo abbia inizio può ancora costituirsi ma non potrebbe farlo semplicemente andando in cancelleria e depositando la nota di iscrizione a ruolo: se ciò fosse possibile non avrebbe senso stabilire dei termini per l’iscrizione a ruolo. In questo caso il processo ha bisogno di un atto di impulso ulteriore rispetto alla mera costituzione. Questo atto si chiama riassunzione del processo: il processo deve essere riassunto davanti al giudice di fronte a cui pende nel termine perentorio di un anno a partire dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Le modalità di riassunzione sono previste dall’art. 125.

ART. 125
La riassunzione è fatta con comparsa che deve contenere:
-l’indicazione del giudice;
-il nome delle parti;
-il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio;
-l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire osservati i termini stabiliti dall’art. 163 bis;
-l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’art. 166.
Si tratta di un atto di integrazione della citazione originaria con cui il processo viene ripreso e messo in condizione di arrivare all’udienza. L’atto di riassunzione deve essere notificato alla controparte.

ART. 171
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’art. 167.
Quindi, se l’attore si costituisce nel suo termine, il convenuto è libero di costituirsi fino alla prima udienza ma restano ferme le decadenze dell’art. 167 per cui non potrà più chiamare i terzi, sollevare eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio e proporre una domanda riconvenzionale. Se la parte non si costituisce neanche in questa udienza, essa è dichiarata contumace dal giudice.

ART. 291
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Quindi, davanti alla mancata costituzione del convenuto anche nella prima udienza di comparizione, il giudice deve verificare se non vi sono vizi nella notificazione della citazione che possano far pensare che il convenuto non sappia nulla del processo contro di lui. In caso di verifica positiva, egli dovrà fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Se questa non viene rinnovata nel termine il processo si estingue. Al contrario, se viene rinnovata correttamente, il convenuto sarà rimesso in termini per la sua costituzione e potrà scegliere di costituirsi o meno.
Passiamo al caso in cui il convenuto si costituisce e l’attore no.
In questo caso, il procedimento giunge all’udienza di prima comparizione. Ai sensi dell’art. 290 il giudice dichiara la contumacia dell’attore ma ordina che sia proseguito il giudizio se il convenuto ne fa richiesta. In mancanza di tale richiesta il giudice deve estinguere il processo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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