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L’esercizio di arti e professioni


L’art. 5 d.p.r. 633/72 dispone che per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica.
La nozione di attività artistica e professionale rilevante ai fini IVA risulta, dunque, costruita su due requisiti:
a. oggettivo, rappresentato dallo svolgimento di un’attività avente le caratteristiche di lavoro autonomo per professione abituale;
b. soggettivo, rappresentato dal referente soggettivo cui tale espletamento è imputabile, esso individuandosi nelle persone fisiche, nelle società semplici e nelle associazioni professionali.
La locuzione “arti e professioni” acquista ai fini IVA un perimetro assai più ampio di quello che essa delinea nel settore delle imposte sui redditi, esso finendo per combaciare nella sostanza con quello di reddito di lavoro autonomo.
Occorre individuare con esattezza il perimetro della categoria soggettiva di cui all’art. 5 d.p.r. 633/72, tracciando ed evidenziando due linee di confine:
1. rispetto all’attività di impresa, è proprio l’organizzazione a costituire la linea di demarcazione tra l’attività di impresa e quella di lavoro autonomo: infatti, la presenza di tale elemento rende l’attività spersonalizzata e, quindi, non riferibile più all’individuo, bensì all’organizzazione.
Ciò non significa che qualunque processo organizzativo vada necessariamente a qualificare l’attività come di impresa, richiedendosi piuttosto che l’organizzazione, per caratteristiche quantitative e qualitative, conduca al risultato di rendere l’attività non più riferibile al soggetto che la esercita.
Di conseguenza, in quest’ultima categoria non possono trovare cittadinanza attività caratterizzate semplicemente da elementi materiali (i quali, ontologicamente, rendono l’attività spersonalizzabile), dovendo sempre essere presente quantomeno un profilo intellettuale;
2. rispetto al lavoro dipendente (non sottoposto alla disciplina IVA), la caratteristica che lo contraddistingue è, essenzialmente, il vincolo di subordinazione il quale, viceversa, deve sempre risultare assente nel lavoro autonomo.
Esistono, tuttavia, una serie di figure contrattuali intermedie specificamente disciplinate dal legislatore anche ai fini IVA.
Così, l’art. 52 d.p.r. 633/72 ha cura di precisare che non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle guardie giurate.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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