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Lo status di contumace


Il contumace non può compiere attivamente gli atti del procedimento e, finchè non si costituisce, non può partecipare al processo. Ciò non vuol dire che non è parte del processo in quanto è il destinatario degli effetti del processo.
L’art. 292 stabilisce che certi atti devono essere portati a conoscenza del contumace come quelli che modificano la materia del contendere.

ART. 292
Le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionale da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Gli atti che devono essere notificati al contumace sono atti che creano oneri in capo al destinatario e sono atti diretti ad una parte che è tenuta a prendere posizioni su di essi per non subire effetti negativi. Così l’art. 292 stabilisce che deve essere notificata personalmente al contumace anche l’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento.
L’art. 293 stabilisce che la parte dichiarata contumace possa costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione deve avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore le scritture contro di lui prodotte.

LE ORDINANZE DEL GIUDICE ISTRUTTORE ART. 177
Le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa. La norma fa riferimento alle ordinanze pronunciate dal giudice istruttore nel corso del processo per regolarne lo svolgimento. Esse sono revocabili e modificabili dal giudice che le ha emesse a differenza delle sentenze che non possono essere modificate.
Il potere di revocare o modificare la propria ordinanza non è previsto per alcuni tipi di ordinanze:
-le ordinanze pronunciate su accordo delle parti;
-le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
-l’ordinanza per la quale la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.
Le ordinanze hanno alcune caratteristiche: sono revocabili, modificabili e non sopravvivono all’estinzione del processo.
Tuttavia vi sono alcuni tipi di ordinanze che anticipano in qualche modo la decisione di merito modificando i rapporti sostanziali tra le parti.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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