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IVA: il reverse charge


Si segnala che il reverse charge assume una diversa connotazione a seconda che esso venga applicato in uno specifico momento ovvero in tutti i passaggi della catena produttiva/redistributiva.
Quando viene applicato in uno specifico momento della catena produttiva/redistributiva esso assolve semplicemente alla funzione di sottoporre a monitoraggio uno specifico momento del ciclo nel quale il legislatore ritiene che si annidi una possibile evasione dell’IVA da parte del cedente: infatti, per effetto del reverse charge il passaggio dal cedente al cessionario risulta diversamente evidenziato nei rispettivi documenti contabili ed il pagamento del tributo all’erario diede posto a carico del cessionario (nella cui lealtà fiscale il legislatore ripone maggiore fiducia).
Al contrario, tutte le volte in cui il reverse charge è assunto come sistema generale di attuazione del tributo in relazione ad una determinata tipologia di beni ed è applicato in tutti i passaggi della catena produttiva/redistributiva (come avviene nei casi sopra menzionati alle lettere b. e c.), esso produce l’effetto di modificare gli obblighi formali e strumentali e di spostare sul cessionario la titolarità passiva del rapporto obbligatorio di imposta in tutti i passaggi della catena produttiva/redistributiva; ciò significa che, in questi casi, il reverse charge non assolve una semplice funzione di monitoraggio, ma modifica la disciplina sostanziale del regime impositivo IVA.
Infatti, in relazione a tali beni, non troverà giammai applicazione il meccanismo della rivalsa e della detrazione dell’IVA sugli acquisti, ma si assisterà sempre e comunque al pagamento del tributo da parte del cessionario all’atto della successiva rivendita del bene.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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