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IVA: il meccanismo applicativo


Il meccanismo applicativo dell’IVA produce effetti giuridici ed economici riferibili tanto alle singole operazioni imponibili, quanto alla massa delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento (in genere l’anno solare).
Sulle operazioni attive il cedente o prestatore è costituito debitore, nei confronti dell’erario, dell’IVA dovuta sulle operazioni imponibili, dovendo costui addebitare il relativo onere economico al cessionario o committente a titolo di rivalsa.
Egli è tenuto, inoltre, alla fatturazione e agli adempimenti conseguenti all’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nei confronti del cessionario o committente che effettua l’operazione nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni, tali acquisti producono effetti nel rapporto obbligatorio di imposta tra costui e l’amministrazione finanziaria, generando in specie il diritto alla detrazione dell’IVA che gli viene addebitata in via di rivalsa da quella che deve versare sulle proprie operazioni attive.
Come abbiamo già rilevato, salvo il caso di svolgimento di operazioni esenti, il meccanismo dell’IVA è concepito in guisa che, nei vari passaggi della catena produttiva/distributiva, il tributo non gravi in via definitiva se non sull’ultimo anello della catena, ossia sul consumatore finale; e la neutralità del tributo nei confronti degli operatori economici intermedi è appunto garantita attraverso l’operare congiunto di un duplice meccanismo:
1. da un lato, e con riferimento alle “operazioni passive” nelle quali l’operatore agisce in qualità di committente o concessionario, l’imposta versata all’atto degli acquisti è recuperata mediante il diritto alla detrazione;
2. dall’altro lato, in relazione alle “operazioni attive” nelle quali l’operatore agisce in qualità di cedente o prestatore, egli deve addebitare l’onere dell’imposta al proprio cessionario o committente, appunto rivalendosi su quest’ultimo.
Ecco, dunque, che possiamo sin d’ora rilevare come la rivalsa e la detrazione siano due strumenti entrambi funzionali alla sterilizzazione dell’onere impositivo nei confronti dei soggetti intermedi che agiscono nell’esercizio dell’impresa o dell’arte e della professione.
L’art. 18 d.p.r. 633/72 impone al soggetto che realizza la cessione di beni o la prestazione di servizi di addebitare all’acquirente o committente l’IVA relativa all’operazione effettuata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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