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L'art.2126 c.c. e l'inefficacia dell'invalidità del contratto

Il contratto di lavoro, al pari di tutti i contratti, è invalido nel momento in cui viola l'art.1418 c.c. inerente le cause di nullità o l'art.1419 c.c. inerente la nullità parziale. Solitamente l'invalidità che affligge il contratto di lavoro è sancita con la nullità dello stesso. Gli articoli di cui sopra, però, vanno letti in concerto con l'art.2126 c.c. inerente le prestazioni di fatto con violazione di legge: <<la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione>>. Ciò vuol dire che l'aver dato esecuzione ad una prestazione lavorativa da parte di un soggetto nei confronti di un altro non costituisce di per sé il rapporto lavorativo, in quanto la nullità retroagisce al momento della conclusione del contratto, ma tuttavia da luogo agli effetti del rapporto posto in essere in attuazione del contratto (ricordiamo invalido) che funge da fonte del rapporto obbligatorio. 
Al contrario, invece, non risulta assimilabile all'art.2126 c.c. il caso di prestazione di fatto di natura extracontrattuale, in cui la prestazione viene eseguita dal lavoratore "invito domino" (senza il consenso) o addirittura "prohibente domino" (contro la volontà) della controparte: è il caso di un soggetto che ha occupato un fondo rustico esercitandoci un'attività lavorativa; in tal caso non esiste alcun contratto, neanche invalido, e colui che ha eseguito la prestazione di fatto potrà al massimo, tra l'altro non sempre, esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento. 
Abbiamo, quindi, visto come vengano mantenuti in vita gli effetti del contratto in valido in caso di prestazione di fatto in violazione della legge. Tuttavia è lo stesso art.2126 comma 1 c.c. a precisare che vengono meno anche gli effetti del contratto in valido nel caso in cui la nullità derivi dall'illiceità della causa o dell'oggetto. In tutti gli altri casi di nullità, invece, si può parlare d'INEFFICACIA DELL'INVALIDITA', in quanto dal rapporto posto in essere sorgono le varie obbligazioni. Tra l'altro il comma 2 dell'art.2126 c.c. precisa che se la nullità deriva dalla violazione di norme protettive del lavoratore, comunque quest'ultimo avrà diritto alla retribuzione. 
E' appena il caso di ricordare che, nonostante quello che abbiamo detto, vige il principio dell'irripetibilità delle prestazioni eseguite. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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