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IVA: il regime della variazione dell’imponibile o dell’imposta


L’art. 26 d.p.r. 633/72 enuclea gli adempimenti da seguire allorché, in relazione ad una operazione già perfezionata e contabilizzata, o mutino l’imponibile o l’importo del tributo.
La norma disciplina separatamente le ipotesi di aumento dell’imponibile o dell’imposta rispetto a quelle di diminuzione.
Nel caso di aumento dell’imponibile o dell’imposta, che può verificarsi per errore materiale compiuto nella fatturazione e registrazione originarie, la legge impone di porre in essere, pure con riguardo al maggiore tributo emerso successivamente, gli stessi adempimenti necessari per una qualsiasi operazione imponibile.
Pertanto, il soggetto passivo dovrà provvedere ad emettere e registrare un’altra fattura per la differenza e il cessionario o committente, se agisce nell’esercizio di impresa o arte o professione, avrà titolo per la detrazione dell’ulteriore IVA addebitatagli in via di rivalsa.
Il caso della diminuzione dell’imponibile o dell’imposta può provocare una minore entrata per l’erario, onde la norma è si preoccupa di evitare abusi da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione.
Il soggetto passivo che, per effetto della variazione, vedrà diminuire l’ammontare del tributo afferente una determinata operazione è legittimato ad aumentare del corrispondente importo l’IVA da portare in detrazione.
Naturalmente, egli dovrà altresì restituire al cessionario o committente l’IVA da principio addebitatagli in eccesso.
Sennonché siffatta procedura non può trovare applicazione allorquando sia decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile e siano imputabili al sopravvenuto accordo delle parti gli elenchi cause legittimanti la variazione in diminuzione (dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili).
Va da sé che il termine di un anno non opera se la variazione non è il frutto di un nuovo accordo ma scaturisce dalla stessa attuazione della primitiva volontà contrattuale (ad esempio, uno sconto sul prezzo di un’intera fornitura, sin dall’origine condizionato al raggiungimento di una determinata entità).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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