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Gli strumenti finanziari


L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari.
La disciplina è diversificata a seconda che si tratti di cooperativa alla quale si applicano le norme della s.p.a. oppure quelle della s.r.l.
Nel caso di cooperative s.r.l. possono essere emessi solo strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati.
Benché la formula di legge sia ambigua, deve ritenersi che queste cooperative possano emettere solo titoli di debito.
Se si tratta, invece, di cooperative s.p.a. l’art. 2526 c.c.:
- prevede che sia l’atto costitutivo a stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari;
- dispone che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di ⅓ dei voti in ciascuna assemblea generale;
- attribuisce ai possessori di strumenti finanziari con diritto di voto il diritto di recedere, con ciò presupponendo la qualità di socio del possessore di tali strumenti finanziari.
Nella s.p.a. la locuzione “strumenti finanziari” è di carattere residuale rispetto alle azioni e alle obbligazioni.
Nelle cooperative cui si applica la disciplina delle s.p.a., invece, l’espressione è residuale rispetto alle azioni dei soci cooperatori.
Abbraccia dunque un ambito molto più esteso rispetto alla s.p.a., comprendendo strumenti finanziari:
- di tipo obbligazionario;
- di tipo analogo agli strumenti ibridi che possono essere emessi da una s.p.a.;
- di tipo azionario “lucrativo”.
A differenza di quanto accade nella s.p.a., nelle cooperative gli apporti a fronte di strumenti finanziari possono essere imputati a capitale e attribuire la qualità di socio.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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