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Aspetti procedurali del rimborso dell'IVA: l’art. 38 bis d.p.r. 633/72

Aspetti procedurali del rimborso dell'IVA:  l’art. 38 bis d.p.r. 633/72


L’art. 38 bis d.p.r. 633/72 si occupa, poi, degli aspetti procedurali.
In particolare, l’eccedenza a credito della quale si chiede il rimborso deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale, dovendo il contribuente in quella sede esprimere la propria scelta tra il riporto a nuovo dell’eccedenza e il rimborso.
Ovviamente, prima di erogare il rimborso l’amministrazione finanziaria è chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti.
Nondimeno, il contribuente è tenuto a prestare adeguata garanzia contestualmente all’esecuzione del rimborso per la durata pari a tre anni dallo stesso.
Tale sistema è finalizzato a consentire una rapida esecuzione del rimborso, rinviando ad un momento successivo effettuazione di controlli più penetranti con la garanzia per l’amministrazione di poter rientrare comunque in possesso delle somme erogate ove a seguito di tali controlli il rimborso dovesse risultare, in tutto o in parte, non dovuto.
Infatti, se successivamente al rimborso viene notificato un avviso di accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve restituire le somme che in base a tale avviso risultano indebitamente rimborsate, ovvero, per il caso in cui intenda contestare la pretesa, prestare una nuova garanzia fideiussoria fino a quando l’accertamento non divenga definitivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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