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Norme tributarie: la legge cost. 3/2001


È in questo clima che sono maturate le modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.
I punti salienti della nuova disciplina possono così mettersi a fuoco:
1. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 117 cost., il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientra fra le materie di legislazione concorrente, mentre nel precedente sistema esso era riservato allo Stato .
Ne discende che in ordine al coordinamento in questione la potestà legislativa spetta ora alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
2. In secondo luogo, è stato abrogato l’articolo 128 cost. ed è stato riformulato l’articolo 119 cost., prevedendosi non soltanto per le Regioni ma anche per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, una autonomia finanziaria di entrata e di spesa: e che essi dispongono di risorse autonome stabilendo ed applicando tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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