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Emanazione del d.lgs. n. 61 11/04/2002 in merito alla riforma della disciplina dei reati societari

Il tema della rilevanza quantitativa degli errori nel bilancio d'esercizio ha assunto un interesse considerevole a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 61 11/04/2002 in merito alla riforma della disciplina dei reati societari. In precedenza il tema era stato scarsamente affrontato sul piano normativo se non limitatamente alla generale enunciazione del principio di significatività, secondo il quale gli errori del bilancio d'esercizio sono rilevanti qualora producono un mutamento nel giudizio del lettore dell'informativa economico-finanziaria. In merito alla normativa va sottolineato che:
- la definizione normativa del principio di significatività non può limitarsi alla mera enunciazione di un principio generale, ma deve tradursi in principi particolari, interpretativi e applicativi, chiari e condivisi;
- la definizione di principi generali e particolari di significatività deve avere riferimento sia la dimensione quantitativa sia quella qualitativa; quindi qualunque enunciazione normativa (di legge o dei principi professionali) sbilanciata in una direzione o nell'altra deve essere assolutamente rigettata;
- la definizione di principi particolari di applicazione quantitativa del concetto di significatività deve essere sufficientemente puntuale in modo da evitare situazioni di incertezza in cui: si manifestino comportamenti differenziati in merito alle logiche di aggregazione e compensazione degli errori quantitativi; si considerino in modo difforme errori di tipologie diverse (su quantità economiche, stimate congetturate, proiezioni, stime, eccetera); si applichino erroneamente le soglie quantitative quando il aggregati di riferimento possiedono valori "anomali" ovvero successivamente elevati o modesti (es. redditi prossimi al pareggio).
La riforma di cui al d.lgs. n. 61/2002 è articolata sui seguenti principi:
- la significatività quale parametro per la valutazione della rilevanza nel momento in cui sono esposti fatti "non rispondenti al vero" o si "omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge", nel senso che tali errori e omissioni sono tali da poter "indurre in errore i destinatari" della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- la limitazione quantitativa alla punibilità del reato, secondo il quale falsità ed omissioni non acquistano mai ex lege il requisito della significatività qualora l'effetto quantitativo che essi hanno sul "risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte" non è "superiore al 5%" o, alternativamente, il medesimo effetto sul "patrimonio netto" non eccede l'1%;
- l'introduzione di un secondo limite quantitativo, al livello più analitico, per il quale se l'errore complessivo supera le soglie definite a livello di risultato prima delle imposte e di patrimonio netto in conseguenza di "valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta", l'errore complessivo non acquisisce comunque il carattere della significatività.
Al di là delle problematiche applicative del principio di significatività quantitativa risulta innegabilmente "anomalo" il mancato riferimento all'aspetto quantitativo della significatività.

Tratto da REVISIONE AZIENDALE di Salvatore Busico
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