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Il venir meno di una parte e la successione nel diritto controverso: ART. 110


L’art. 110 regola il caso del venir meno di una parte nel corso del processo. Ciò può avvenire per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica.
Il problema che la scomparsa di una parte pone è quello di evitare che il processo si debba chiudere con nulla di fatto (per tutelare la parte non colpita dall’evento). Occorre poter proseguire il giudizio e quindi occorre ristabilire la bilateralità soggettiva del processo nel rispetto del contraddittorio in quanto non si può avere una sentenza che provvede solo nei confronti di una parte.
La soluzione trovata dalla legge è quella di far subentrare alla parte venuta meno, il suo successore a titolo universale ovvero l’erede che non può mancare. In particolare l’art. 110 stabilisce che il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Il processo viene interrotto per la riassunzione o prosecuzione del processo nei confronti del successore. Quindi il processo continua dal punto in cui si trovava al momento della successione (dalla scomparsa della parte).

SCISSIONE TRA SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO
Come detto la morte della parte comporta che il processo sia proseguito dal successore universale (cioè l’erede) o in suo confronto. Tuttavia è possibile che il diritto controverso non sia finito nel patrimonio del successore universale ma sia pervenuto a titolo di legato (a titolo particolare) ad un altro soggetto. Esempio: aulo attore rivendica un fondo nei confronti del possessore caio convenuto il quale lo ha lasciato in eredità al nipote emilio erede che ha attribuito, con un legato, al cugino luigi legatario il diritto di proprietà del fondo.
In questo caso, il processo continua tra emilio erede (erede dell’attore) e caio convenuto ma la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. In relazione a ciò si pongono due problemi:
- individuare le parti tra le quali deve proseguire il processo: il successore universale è la parte che continua il processo e nei confronti della quale si produrranno gli effetti della sentenza;
- l’efficacia soggettiva della sentenza: se il successore non coincide con la parte che succede nel rapporto controverso occorre che gli effetti della sentenza vengano estesi al successore a titolo particolare. (la sentenza verrà pronunciata nei confronti di emilio erede ma gli effetti verranno estesi a luigi legatario).

LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO PER ATTO TRA VIVI
I casi finora esaminati sono tutti legati alla scomparsa di una parte. Ma cosa succede se il convenuto, ad esempio, aliena durante il processo il bene ad un terzo o ne trasferisce il possesso o ne costituisce diritti reali in capo a terzi? Sicuramente il processo non si estingue per tali atti ma ci saranno tre ordini di problemi:
- tra quali parti deve continuare il processo visto che una non si presenta più come titolare del diritto vantato?: se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Una volta iniziato il processo, da esso non si esce alienando o disponendo del rapporto giuridico conteso. Il processo continua a svolgersi tra le parti originarie;
- su cosa deve giudicare il giudice (sul rapporto giuridico presentato in domanda o sul nuovo rapporto derivante dall’atto di disposizione)?: la successione a titolo particolare non è rilevante per la decisione del giudice nel senso che questi deve decidere come se la cosa non fosse accaduta valutando lo stato di diritto e di fatto anteriore all’evento successorio. Il giudice pronuncia nei confronti delle parti originarie come se nulla fosse accaduto;
- nei confronti di quali soggetti deve esercitare la sua efficacia la sentenza (nei confronti dell’originaria parte (che ha effettuato la disposizione) oppure nei confronti del suo avente causa)?: la sentenza di merito produce effetti sostanziali direttamente nei confronti dell’avente causa-successore nel diritto controverso.

LA POSIZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE E IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
Nel caso in cui il convenuto abbia compiuto un atto di disposizione trasferendo il diritto ad un terzo, l’attore dovrebbe abbandonare il processo e riproporre nuova domanda contro il nuovo successore. Tuttavia per ovviare a ciò, l’ordinamento italiano ha trovato come soluzione quella dell’inopponibilità (inefficacia relativa) dell’acquisto alla parte che sarebbe danneggiata dall’atto di disposizione. Quindi, l’atto di disposizione è valido ma colui che subentra nel diritto non può far valere il suo titolo successorio nei confronti della controparte.

LE ECCEZIONI ALLA EFFICACIA DELLA SENTENZA NEI CONFRONTI DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE
Alla regola dell’efficacia della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare, la legge pone alcune eccezioni. Due sono le eccezioni:
- la salvezza delle norme sull’acquisto in buona fede dei mobili: colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Ciò vuol dire che il terzo avente causa che in buona fede riceve il possesso materiale del bene, fa salvo il suo acquisto perché la proprietà si acquista libera da diritti altrui (solo con il possesso materiale);
- la salvezza delle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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