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La tutela dell'interesse del minore

L'obiettivo della tutela dell'interesse del minore è riconosciuto in tutti i paesi occidentali. Oggi la legislazione sociale e familiare considera preminente l'interesse del minore; nel diritto internazionale ciò è stato recepito con la dichiarazione dei diritti del fanciullo del '59. La Convenzione dell'Onu del 1989 ha ribadito tale concetto. La famiglia è vista come l'ambiente ideale per la crescita del minore; l'intervento dello stato si impone quando la situazione familiare non è rispondente all'interesse del minore e in casi estremi si dispone l'allontanamento dalla famiglia e l'adottabilità.  La convenzione dell'89 sostiene la necessità di dar voce al minore, sentendo le sue necessità. Il minore deve mantenere relazioni con entrambi i genitori. La nostra legislazione risulta inadeguata rispetto alla Convenzione Onu; il nostro diritto non prevede audizione del minore nella separazione e nel divorzio, mentre per l'adozione viene sentito se maggiore di 12 anni. Se maggiore di 14 invece deve dare il suo assenso. Oggi la tutela è relativa ai bisogni non solo materiali, ma anche di cure e attenzione del minore. Per determinare il supremo interesse del minore, la cultura giuridica presta attenzione non solo al soddisfacimento dei bisogni materiali, ma soprattutto alle esigenze affettive e di ricevere adeguata educazione in ambito familiare. Lo scopo è assicurare formazione etica, acquisizione di autonomia e responsabilità decisionale.
Il minore è riconosciuto come soggetto di diritti civili e sociali.

Tratto da SOCIOLOGIA DEL DIRITTO di Alexandra Bozzanca
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