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La scissione d'azienda

Definizione della scissione d'azienda


La scissione è un’operazione straordinaria attraverso la quale una società, detta scissa, trasferisce l’intero suo patrimonio o parte dello stesso ad altre società, dette beneficiarie, con assegnazione ai soci della prima delle azioni o quote delle società beneficiarie. Le società beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione e la scissione determina la suddivisione del patrimonio della società scissa a favore della o delle società beneficiarie. Le ragioni di natura economica che possono condurre alla scissione possono essere ricercate in esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale. È bene sin da subito precisare che la scissione è operazione completamente diversa dal conferimento d’azienda o di ramo d’azienda sebbene in entrambi i casi si assista al trasferimento di una parte del patrimonio di una società o dell’intero patrimonio di una società a favore di uno o più altre società. In particolare, nel caso di conferimento d’azienda, una società detta conferente trasferisce l’intero suo patrimonio o parte dello stesso a favore di un’altra società detta conferitaria, ricevendone in contropartita azioni o quote della conferitaria medesima. Quindi, nel caso di conferimento d’azienda, le azioni o quote della società conferitaria finiscono nel patrimonio della società conferente e vengono iscritte nell’attivo patrimoniale della stessa. Al contrario, nel caso di scissione dell'azienda, sebbene si assista al trasferimento dell’intero patrimonio o di una parte del patrimonio della società scissa a favore della o delle società beneficiarie, le azioni o quote della società beneficiaria o delle società beneficiarie vengono assegnate non alla società scissa ma ai soci della stessa. Quindi, in entrambi i casi si assiste ad un trasferimento patrimoniale ma, mentre nel conferimento d’azienda le azioni o quote della conferitaria vengono assegnate alla società conferente, nella scissione d'azienda le azioni o quote della o delle beneficiarie vengono assegnate ai soci della società scissa. Il codice civile distingue fra due tipi di scissione d'azienda: la scissione totale e la scissione parziale.
Nel caso di scissione totale l’intero patrimonio della società scissa, o per meglio dire scindenda, viene trasferito a più società. Quindi, in tal caso, si assiste alla frammentazione di un unico patrimonio in più parti dello stesso. A seguito della scissione totale la società scissa si estingue e l’attività continua in capo alle beneficiarie che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita.
Nel caso di scissione parziale si assiste, invece, al trasferimento di solo una parte del patrimonio della società scindenda a favore di una o più altre società. In tal caso, quindi, la società scissa rimane in vita con un patrimonio ridotto e l’attività relativa alla frazione di patrimonio trasferita continua in capo alla o alle società beneficiarie. Quindi, a differenza della scissione totale, nella scissione parziale non si determina l’estinzione della società scissa. Viene inoltre operata una distinzione fra scissione in senso stretto e scissione per incorporazione. Si ha scissione in senso stretto quando l’intero patrimonio o una parte del patrimonio della società scissa viene trasferito ad una o più società di nuova costituzione. Si ha, invece, scissione per incorporazione nel caso in cui il trasferimento avvenga in favore di società preesistenti. Nel caso di scissione in senso stretto, soci delle società beneficiarie saranno esclusivamente i soci della società scissa. Al contrario, nel caso di scissione per incorporazione, ove il trasferimento avviene a favore di società preesistenti, soci delle società beneficiarie saranno i soci della società scissa oltre, evidentemente, ai soci preesistenti. Viene ancora operata una distinzione fra scissione omogenea e scissione eterogenea. Si ha scissione omogenea quando alla stessa partecipano soltanto società. Si ha, invece, scissione eterogenea quando ad essa partecipano anche enti non societari. Analogamente alla fusione il codice civile stabilisce che alla scissione possano partecipare anche società in liquidazione, purché non abbiano ancora iniziato la distribuzione dell’attivo. È bene ancora ricordare che la scissione è operazione radicalmente diversa rispetto allo scorporo, espressione quest’ultima utilizzata per il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. La scissione, analogamente alla fusione, si snoda in tre fasi essenziali:
- progetto di scissione
- delibera di scissione
- atto di scissione


Progetto di scissione d'azienda


Il progetto di scissione deve contenere tutte le indicazioni previste per il progetto di fusione. In aggiunta deve contenere le seguenti indicazioni:
l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
i criteri di distribuzione ai soci della scissa delle azioni o quote delle società beneficiarie.
Il codice civile prevede peraltro una disciplina specifica in ordine alla sorte degli elementi attivi e passivi la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione d'azienda. La disciplina è dettata al fine di salvaguardare le esigenze di tutela dei creditori sociali. In particolare, nel caso di scissione totale, le attività di incerta attribuzione sono ripartite fra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse, mentre delle passività di dubbia imputazione rispondono in solido tutte le società beneficiarie. Viceversa, nel caso di scissione parziale, le attività di incerta attribuzione restano in capo alla scissa, mentre delle passività di dubbia imputazione rispondono in solido sia questa, sia le società beneficiarie.
Nell’ambito della scissione non è previsto l’obbligo che le azioni o quote delle società beneficiarie siano attribuite ai soci della società scissa nella stessa proporzione originaria. È quindi possibile stabilire che soltanto una parte dei soci originari della scissa riceva azioni o quote di una beneficiaria, mentre gli altri soci originari della società scissa ricevano azioni o quote dell’altra beneficiaria. La scissione d'azienda può quindi costituire un mezzo volto a determinare una separazione anche della compagine sociale della società scissa. La scissione, in altri termini, può rappresentare non soltanto un mezzo per ottenere la separazione dei patrimoni, ma anche un frazionamento della compagine sociale. Tuttavia, se si prevede l’attribuzione delle azioni o quote delle beneficiarie in misura non proporzionale alla partecipazione originaria dei soci nella scissa, si prevede espressamente che i soci che non hanno approvato la scissione abbiano il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni dai soggetti indicati nel progetto di scissione d'azienda per un corrispettivo determinato secondo le norme in tema di recesso. Analogamente a quanto avviene nella fusione, è prevista la predisposizione di una situazione patrimoniale o di più situazioni patrimoniali, a seconda dei casi, nonché di uno o più relazioni degli amministratori e degli esperti. Quanto alla relazione degli amministratori si prevede che essa debba illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e che debba indicare il valore effettivo del patrimonio netto da trasferire alle società beneficiarie e di quello che eventualmente resta nella società scissa. Tale previsione è volta a consentire, tra l’altro, ai creditori sociali una migliore valutazione in merito all’esercizio del diritto di opposizione. Il codice civile, inoltre, prevede che la relazione degli esperti non sia necessaria quando la scissione avviene mediante costituzione di una o più nuove società e le azioni o quote sono assegnate con criterio proporzionale. In tal caso, infatti, non si pone un problema di concambio in quanto la situazione dei soci resta sostanzialmente invariata. Il codice civile aggiunge poi che gli amministratori possono essere esonerati dalla redazione della relazione degli amministratori e dalla relazione degli esperti con il consenso unanime dei soci.


Delibera di scissione d'azienda


La disciplina della delibera di scissione, della pubblicità della stessa e dell’opposizione dei creditori è integralmente mutuata da quella prevista in tema di fusione.


Atto di scissione d'azienda


Anche per l’atto di scissione si applica la disciplina prevista per la fusione, con la precisazione che nel caso di scissione in senso stretto, e cioè di scissione a favore di società beneficiarie di nuova costituzione, l’atto di scissione vale anche come atto costitutivo delle stesse. Evidentemente, in tal caso, l’atto di scissione è stipulato esclusivamente dagli amministratori della società scissa e deve indicare i soci delle società beneficiarie di nuova costituzione e le azioni o quote spettanti ad ognuno di essi. Analogamente alla fusione, la scissione d'azienda assume efficacia a partire dalla data in cui viene eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione è fissata la sede delle società beneficiarie. A partire da tale momento si perfeziona la separazione dei patrimoni e la società beneficiaria o le società beneficiarie assumono i diritti e gli obblighi della società scissa attribuiti nell’atto di scissione. Analogamente a quanto previsto per la fusione, è inoltre possibile prevedere la postdatazione o la retrodatazione di alcuni effetti. Il codice civile introduce, inoltre, una norma volta a salvaguardare l’esigenza di tutela dei creditori. In particolare, si prevede che ciascuna società sia solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. In definitiva, quindi, tutte le società partecipanti alla scissione d'azienda sono responsabili in via sussidiaria di quella alla quale il debito è stato trasferito pur nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto. Infine, in tema di invalidità della scissione si applica la stessa disciplina prevista per la fusione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alessandro Pastore
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