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L’incarico per le società non quotate – EX ART. 2409 QUARTER

* Ha durata triennale al massimo di TRE esercizi
* Può essere conferito SOLO a CHI è ISCRITTO NEL Registro dei Revisori Contabili (società di revisione iscritte nell’Albo CONSOB o singole persone fisiche)
* NON è rinnovabile
* Si conferisce previo parere (non è un parere scritto) del Collegio Sindacale
* Divieto per la società di revisione incaricata di prestare altri incarichi per garantire la sua indipendenza – vedi Legge sul Risparmio

REVOCA DELL’INCARICO
* Spetta all’assemblea “ ordinaria” che lo ha conferito a suo tempo
* La revoca avviene SOLO per giusta causa
* Giudizio motivato del Collegio Sindacale
* Non costituisce motivo di giusta causa la “ divergenza di opinioni su valutazioni contabili o procedure di revisione “

Tratto da REVISIONE AZIENDALE di Valentina Minerva
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