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Art. 168 della legge fallimentare

Art. 168: "dalla data di presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore". Questo vantaggio insieme con l’esdebitazione rappresenta l'aspetto principale della procedura. "Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano."

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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