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I requisiti di validità del marchio

Il marchio deve rispondere ai requisiti di liceità, verità, originalità, novità.
Liceità: non può contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali.
Verità: non è possibile inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Originalità: il marchio deve essere originale. Non possono essere utilizzate le denominazioni generiche, le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto, i segni divenuti di uso comune.
Novità: non deve essere già stato utilizzato da un imprenditore dello stesso settore produttivo.
Il difetto di questi requisiti comporta la nullità del marchio, ma sono previste due eccezioni:
la nullità del marchio per difetto di nullità non può essere dichiarata quando chi ha richiesto la registrazione non era in mala fede ed il titolare del marchio abbia tollerato l'uso per 5 anni, questo è l'istituto della convalida del marchio;
la nullità del marchio per difetto di originalità non può essere dichiarata quando a seguito dell'uso che ne è stato fatto ha acquistato capacità distintiva prima della proposizione della domanda.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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