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Ripartizione del residuo tra i soci e cancellazione di una società


Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Tale parte è composta dal rimborso del conferimento e della quota spettante a ciascuno sugli utili realizzati durante la vita della società e non distribuiti.
Il bilancio finale è depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese.
Nei 90 giorni successivi all’iscrizione ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale.
Decorso tale termine senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Con la cancellazione la società si estingue e i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti solo:
nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
I libri sociali vanno depositati e conservati per 10 anni presso il registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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