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Obbligazioni d’acconto


Al presupposto di fatto si ricollega un rapporto obbligatorio. Il verificarsi del presupposto rende definitivamente dovuto il tributo. Sono tuttavia previsti, per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto, dei pagamenti anticipati rispetto al compiuto verificarsi del presupposto. Ci sono, cioè, delle obbligazioni che sorgono prima della chiusura del periodo d’imposta e che realizzano un’anticipazione della riscossione rispetto al presupposto.
Il credito d’imposta può essere ed è per lo più assistito da garanzie di vario tipo. Un esame sommario delle quali deve dare particolare rilievo ai privilegi, che assicurano al fisco di essere soddisfatto a preferenza di altri creditori in caso di espropriazione. Sono previsti privilegi generali e speciali, sui mobili e sugli immobili. Una indicazione sommaria delle norme che prevedono privilegi può raggruppare tali norme in 4 classi:
a) privilegio generale sui mobili del debitore: tale garanzia è prevista per l’IRPEF, l’IRES e l’IVA;
b) privilegio speciale sui mobili: i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono. Uguale privilegio hanno i crediti di rivalsa IVA;
c) privilegio generale immobiliare: i crediti per l’IRES e IRPEF limitatamente alla quota imputabile ai redditi immobiliari o fondiari non determinabili catastalmente  hanno privilegi sugli immobili del debitore situati nel comune in cui il tributo si riscuote;
d) privilegio speciale immobiliare: tale privilegio assiste crediti per tributi indiretti in relazione agli immobili cui il tributo si riferisce.
In altre ipotesi è previsto che il contribuente presti una garanzia a tutela del credito fiscale. Il contribuente deve prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per ottenere la dilazione o la sospensione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se di importo superiore ad € 25822,84.
Il credito d’imposta può essere garantito da ipoteca; l’intendente di finanza, quando vi sia pericolo nel ritardo può chiedere al presidente del tribunale competente l’iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, ed anche l’autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo. Ipoteca e sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse, innanzi al giudice civile quando non vi sia reato, o innanzi al giudice penale secondo le norme del codice di procedura penale.
Altra forma di tutela cautelare del credito erariale è il fermo amministrativo previsto dal regolamento di contabilità pubblica. Un’amministrazione pubblica, debitrice verso un privato, può sospendere il pagamento del suo debito se è a sua volta creditrice verso il privato.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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