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La responsabilità da direzione unitaria


L’interesse del gruppo e quello delle singole società che ne fanno parte non sono necessariamente coincidenti, anzi non è infrequente che alla massimizzazione di risultati del gruppo corrisponda il sacrificio di una o più controllate.
In un ordinamento in cui il perseguimento dell’interesse di gruppo fosse considerato irrilevante al fine di giudicare le scelte degli amministratori, ogni operazione che sacrifichi l’interesse della società a quello del gruppo sarebbe, in linea di principio, atti di mala gestio e/o viziato da conflitto di interessi ed esporrebbe gli amministratori della società controllata a responsabilità risarcitoria.
Non è questa però la linea oggi seguita dal legislatore nel delineare la tutela risarcitoria dei soggetti lesi dall’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.
L’art. 2497 c.c. sancisce invece che responsabilità per l’esercizio della direzione unitaria si ha solo se la capogruppo agisce “nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società” assoggettate a direzione e coordinamento.
A essere fonte di responsabilità non è la direzione unitaria ma l’abuso della direzione unitaria.
La precisazione del concetto di abuso di direzione unitaria è sensibilmente incisa dalla parte finale del primo comma dell’art. 2497 c.c.: “non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”.
Non può dunque considerarsi scorretta o abusiva quella attività di direzione e coordinamento che, pur traducendosi in atti che isolatamente considerati ledono la singola società, tuttavia complessivamente le assicuri adeguato rispetto della sua integrità patrimoniale (c.d. vantaggi compensativi).
Viola invece i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale quell’attività di direzione e coordinamento che comporta una lesione del patrimonio di una società in nome dell’interesse del gruppo e che, nell’ambito della direzione unitaria, non ripristini il corretto riequilibrio.
Sotto il profilo soggettivo la responsabilità da non corretto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento colpisce, in via solidale:
- la società o gli enti che la esercitano;
- chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo;
- chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Legittimati a far valere la responsabilità sono i soci delle società lese e i creditori sociali.
Deve ritenersi che anche la società danneggiata possa far valere tale responsabilità.
Presupposti e limiti dell’azione di responsabilità variano a seconda dei soggetti responsabili e di quelli legittimati ad agire.
La responsabilità della società capogruppo e di chi abbia preso parte al fatto lesivo nei confronti dei soci è commisurata al pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale.
A differenza di quel che accade nell’azione sociale di responsabilità del singolo socio e della minoranza, l’azione giova direttamente al socio che agisce in responsabilità e, pertanto, questi ottiene per sé il risarcimento nei limiti del danno da lui subito.
La responsabilità nei confronti dei creditori della capogruppo e di chi abbia preso parte al fatto lesivo riguarda la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
La responsabilità di chi abbia consapevolmente tratto beneficio dall’abuso di direzione unitaria è limitata al vantaggio conseguito.
Le norme tacciono sulla natura della responsabilità da direzione e coordinamento né precisano la disciplina cui essa è soggetta.
La relazione illustrativa alla riforma parla di responsabilità extracontrattuale, ma l’esercizio del potere di direzione e coordinamento è considerato come un “potere-dovere” di buon esercizio della direzione unitaria con correlata natura contrattuale della relativa responsabilità.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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