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Modalità di recesso dalle azioni nella SpA

Si recede se si decide rapidamente di farlo, bisogna mandare una raccomandata alla società entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di recesso. Si deve specificare oltre che le proprie generalità, il numero delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Questo esercizio di recesso presuppone che ci sia una delibera formale di modifica dell’atto costitutivo, però ci sono dei casi di recesso che possono derivare da situazioni che non sono formalizzate, però la legge non risolve il modo per valutare il termine a partire dal quale si conteggiano i 15 giorni.
La società può evitare i costi del recesso revocando la delibera che ha generato la rivolta degli azionisti.

Oggi la legge assicura al decedente un trattamento equo. La legge indica quali sono le direttive da seguire per arrivare al trattamento equo, ma ammette anche l’intervento dello statuto nello specificare i criteri, questo nelle società non quotate. Una volta che si prevede l’intervento statutario, alcuni ritengono che si possono prevedere dei criteri di determinazione della quota che avvantaggiano la società e penalizzano chi esce. L’equilibrio tra principi guida e libertà statutaria è molto difficile, alcuni lo risolvono dicendo che nella norma 2437 è detto che qualunque clausola che limiti o renda più gravoso l’esercizio del recesso nei casi sopraprevisti è nulla. Quindi anche Mazzoni ritiene che le clausole statutarie che fanno scendere la liquidazione della quota al di sotto di quella che sarebbe con i limiti legali, sono nulle. È nulla la clausola che prevede lo scontro di minoranze per contrarietà al 6 comma dell’art.2437 che consente tutte nulle le clausole che rendono più gravoso il diritto di recesso.

I criteri indicati dalla legge sono tre:
- Patrimoniale
- Reddituale
- Valore di mercato

Se ci si basa sull’art.2437 6 comma, qualcuno conclude che nei casi in cui il recesso è derogabile tramite lo statuto, questa tutela non c’è.
Chi vuole recedere deve avere la possibilità di sapere in anticipo qual è il valore che la società è pronta a pagare in caso dell’esercizio di recesso. Quindi prima di portare alla decisione dell’assemblea la delibera di recesso, gli amministratori devono indicare all’assemblea la quota con la quale decidono di liquidare le azioni. Se chi recede è in disaccordo con quell’indicazione, la sua autotutela è data dal fatto che impugnerà chiedendo un arbitraggio sulla determinazione del prezzo da parte del presidente del tribunale che nomina un perito secondo l’art.1349.
Il sistema attuale diversamente da quanto previsto in passato considera il pagamento da parte della società l’ultimo step. Gli amministratori devono chiedere agli altri soci se vogliono comprare le azioni del recedente, poi ai terzi e solo infine ci può essere il rimborso da parte della società. Se la società non ha utili distribuibili o riserve disponibili per comprarsi le azioni del recedente la società si scioglie.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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