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Definizione di impresa di assicurazione e di attività assicurativa


Il legislatore non definisce in modo univoco le imprese di assicurazione; definisce “Le società che esercitano le assicurazioni” solo come generiche “imprese” alle quali possono essere ricondotti i diversi contratti di assicurazione. Sono le norme secondarie (circolari e provvedimenti ISVAP) che, sulla base dell’interpretazione delle norme primarie, forniscono indicazioni più dettagliate circa le operazioni ammesse o vietate.
In campo assicurativo prevale il principio della “specializzazione”, nel senso che le imprese di assicurazione devono limitare l’oggetto sociale all’esercizio dell’attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse (cioè attività accessorie, strumentali o funzionali all’attività assicurativa), con l’esclusione dell’esercizio diretto e indiretto di qualsiasi attività industriale o commerciale. Ciò allo scopo di non arrecare pregiudizio agli assicurati o creare possibili situazioni di conflitti di interesse.

Le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa. Le imprese di assicurazione operano in forza di un’autorizzazione formale concessa dalle autorità competenti quando ricorrono le seguenti condizioni:
- forma di s.p.a; società cooperativa e di mutua assicurazione
- possesso del capitale sociale minimo richiesto (o del fondo di garanzia nel caso di mutua assicuratrice)
- presentazione di un programma di attività (relativo ai primi 3 esercizi), di una relazione tecnica, dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’elenco degli amministratori, l’elenco dei soci con partecipazioni di controllo o con partecipazioni qualificate
- requisiti di onorabilità dei soci e requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo.
Tali condizioni vengono verificate dall’ISVAP, che rilascia l’autorizzazione con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Anche in campo assicurativo sorge il problema della discrezionalità della concessione dell’autorizzazione a operare che si ricollega alla valutazione circa l’idoneità dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione e controllo e dei soci (e del programma di attività) a garantire una sana e prudente (e corretta) gestione.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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