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Le leggi dello stato in materia tributaria


Le fonti del diritto tributario sono le leggi e gli altri atti aventi valore di legge in relazione alla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost.
Per la formazione ed approvazione delle leggi ordinarie dello Stato contenenti norme tributarie, si applicano gli artt. 70 e segg. Della Costituzione, con il limite secondo cui le leggi tributarie non possono essere approvate con la legge di bilancio (art. 81 Cost.) e non possono essere abrogate con i referendum popolari (art. 752 Cost.) in quanto i referendum abrogativi di tributi potrebbero avere effetti eversivi.
a. I decreti-legge
I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza e devono essere convertiti in legge entro 60 gg altrimenti decadono ex-tunc.
Del decreto legge vi è un uso frequente in materia tributaria. Alla base di quest’uso frequente vi sono diverse ragioni: ad esempio, se si istituisce o si aumenta un tributo sui consumi, è necessario un provvedimento celere, non preannunciato, per evitare l’accaparramento dei generi colpiti. Inoltre può presentarsi la necessità di adottare un decreto legge per far fronte ad esigenze finanziarie dello Stato che richiedono una certa urgenza.
b. I decreti legislativi
L’art. 76 Cost. il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.
Il ricorso allo strumento dei dlgs è frequente in materia tributaria in quanto la discussione in sede parlamentare può risultare molto estesa.
A tal proposito la riforma tributaria del 1971 è stata attuata con una legge di delega, per passare all’emanazione di molti testi unici che hanno forma di decreti delegati per arrivare alla legge 80/2003 che ha riformato la tassazione dei redditi delle società (Ires) ed è stato ampliamente modificato il Test unico delle imposte dirette.
c. I testi unici
Il testo unico non è un tipo di fonte, ma una fonte caratterizzata da un particolare contenuto ovvero la riunificazione in un unico testo di norme contenute in leggi diverse. Quindi possono esservi testi unici contenuti in leggi, dlgs o regolamenti.
A tal proposito è rilevante la legge delega del 1971 per la riforma tributaria che aveva attribuito al Governo il potere di emanare dlgs per l’attuazione della riforma, dlgs con disposizioni integrative e correttive, dlgs recanti “testi unici”.
Dal punto di vista del contenuto, i testi unici possono essere meramente compilativi o innovativi. A questo proposito, la legge delega del 1971 aveva disposto che essi contenessero le norme emanate in attuazione della riforma e le norme previgenti rimaste in vigore, con la possibilità di apportare le modifiche necessarie per il coordinamento delle diverse disposizione e per eliminare ogni contrasto con i principi e criteri direttivi della delega.
Inoltre nel testo unico vi sono anche norme emanate dopo la riforma tributaria a cui potevano essere apportate integrazioni e correzioni.
In conclusione, i testi unici di attuazione della riforma tributaria non sono solo testi compilativi (raccolta di disposizioni vigenti) ma testi unici innovativi in quanto possono contenere disposizioni integrative e correttive delle norme preesistenti.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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