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La Società a responsabilità limitata (Srl)

Il legislatore nel 1942 aveva ipotizzato una certa differenza tra spa e srl, ma l’applicazione giurisprudenziale e l’applicazione della dottrina facevano scomparire queste differenza, e quindi la srl finiva per essere una piccola spa. Nel 2003 il legislatore ha rivisto questa differenza e l’ha accentuata: ha disciplinato la srl in modo da distinguerla molto fortemente dalla spa. Se le parti lo vogliono la srl può assomigliare a una spa, però solo se le parti lo vogliono. Ma oggi è possibile organizzare la srl anche come una società di persone, senza togliere il beneficio della responsabilità limitata. Questo perché il nostro paese è caratterizzato da piccole medie imprese.
Ci sono delle norme che esprimono i principi generali, che la spa può vedersi applicare per analogia alla disciplina delle srl.


Definizione di Srl

La srl è una società di capitali che risponde solo con il suo patrimonio per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell'attività, quindi vale come per le spa il principio della responsabilità limitata dei soci. In caso di insufficienza non c’è un ricorso che i creditori sociali possono fare ai soci. Questo rimane anche nel caso in cui la srl viene costituita da un solo soggetto o se da società pluripersonale diventa nel corso della sua attività uni personale. Il principio della responsabilità limitata vale purché vengono fatti tutti gli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge. A queste condizioni la società uni personale continua a godere della responsabilità limitata. Questa scelta è stata allargata anche alle spa con la riforma del 2003. E ci può essere anche una srl uni personale al vertice di un gruppo (holding) senza la perdita della responsabilità limitata, come avveniva in passato.

Quindi la srl non è solo uno strumento per le piccole imprese, ma si può utilizzare anche gruppi.
La quota di partecipazione della srl è rappresentata da quote. Queste non dipendono dalle frazioni del capitale, ma ci sono tante quote quante sono i soci, quindi la quota è ritagliata sulla persone, esprime la partecipazione al capitale di quella persona, di quel socio. Quindi le frazioni del capitale non sono tutte uguali come le azioni. Quindi se chi organizza un’impresa vuole avere una facilità di trasferimento dei titoli che rappresentano l’investimento non può scegliere la srl. È illecito raccogliere capitale da investire nelle srl sottoforma di strumenti finanziari. Non si può costituire la srl per pubblica sottoscrizione. Se si vuole fare ricorso al mercato del capitale di rischio non si può utilizzare la srl.
L’unico strumento finanziario che le srl possono emettere sono i titoli di debito, che assomigliano alle obbligazioni, se lo statuto lo prevede (art.2483). Questi titoli non sono disciplinati dalla legge, ma sono lasciati all’autonomia statutaria come gli strumenti finanziari in spa. I titoli di debito non possono essere distribuiti direttamente dalla srl sul mercato dei capitali, li possono sottoscrivere solo soggetti autorizzati, quali banche e intermediari finanziari, e se le banche mettono questi titoli nei portafogli dei comuni risparmiatori, rispondono essi stesse degli obblighi relativi al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale.
La difficoltà per la srl di procurarsi capitale dal mercato finanziario spiega perché il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare una modalità di finanziamento delle srl da parte dei soci.
La norma dei finanziamenti dei soci è molto importante e si è discusso se questa norma deve essere anche applicata alle spa, come principio generale.
L’art.2497 quinquies rimanda per i finanziamenti infragruppo all’art.2466.
L’art.2466 è diviso in due commi, nel primo descrive qual è il regime che si applica a questi finanziamenti, nel secondo comma si delinea la fattispecie.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto al finanziamento degli altri creditori.


Finanziamenti nella Srl


Non tutti i finanziamenti dei soci subiscono questa regola ma solo quelli di natura di quasi conferimento che svolgono una funzione economica concreta simile a quella di conferimento e questi sono descritti dal 2 comma. Quando i soci attribuiscono alla società dei denari questi vengono assoggettati alla disciplina simile a quella dei conferimenti, ossia i soci sono rimborsabili solo se prima sono stati soddisfatti i creditori.
Nel 2 comma si intendono finanziamenti dei soci quelli che sono stati concessi nel momento in cui risultano un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio oppure in una situazione della società in cui sarebbe stato ragionevole il conferimento.
Questa regola è nuova nel diritto italiano, ma cerca di risolvere un problema antico: stabilire in che modo trattare i soci che fanno finanziamenti alla società.
Se un socio fa finanziamenti alla società come se le facesse un terzo, non c’è nessun motivo per trattare il socio come un creditore. Quindi se non ricorrono i requisiti del 2 comma, il socio è trattato come qualunque altro creditore.
Se sussistono invece i requisiti del 2 comma, allora il finanziamento del socio pur non costituendo conferimento viene trattato postposto agli altri creditori. Rimane un credito ma subordinato.
Bisogna valutare se la postergazione vale solo se è previsto un obbligo di rimborso dalla legge o se vale comunque anche quando la società non è in liquidazione, che è quello che sembrerebbe suggerire la norma. Gli amministratori devono dire di no se per effetto della restituzione del finanziamento dei soci mettono in difficoltà il rimborso agli altri creditori.
Il legislatore prevede che sono finanziamenti dei soci quelli in qualsiasi forma effettuati, quindi non solo erogazioni fatte da un socio alla società, ma rientrano in questa fattispecie anche dilazioni di pagamento che il socio concede alla società per merci che la società ha ricevuto, anche dei finanziamenti che il socio invita il terzo a fare alla società attraverso un mandato. Il principio è quello che l’assistenza finanziaria fatta dal socio quando sussistono i requisiti del 2 comma sono assoggettati al regime della postergazione.

La forma dell’eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio è di ispirazione tedesca. La nostra nozione di insolvenza ha due facce: patrimoniale e operativa. Ma la nozione di insolvenza è differente dall’eccessivo indebitamento rispetto al patrimonio.
Nel silenzio dello statuto per capire se il finanziamento è ordinario o ha funzioni di capitale: se la società non è in difficoltà e ha bisogno di soldi. Se i denari sono entrati a mutuo senza volontà di assoggettarli alla disciplina degli apporti di capitali vale la regola che quando un soggetto è creditore senza termine può in ogni momento chiedere rimborso. Se non è fatto per l’aumento di capitale ma è un’operazione simile è assoggettato alla stessa disciplina dell’aumento di capitale e non può essere restituito subito, a meno che la società non si scioglie.
Anche per le srl si può prevedere la costituzione della società a tempo indeterminato e anche in questo caso qualunque socio può recedere con un preavviso di 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare, ad un anno.


Conferimento della Srl


Per quanto riguarda i conferimenti la disciplina è diversa rispetto a quella della spa: l’idea di fondo in materia di conferimenti della srl è simile all’idea di base dei conferimenti delle società di persone, con la differenza che nelle società di persone non c’è bisogno di una valutazione esterna, mentre nelle srl rimane la necessità di passare attraverso la stima di un terzo, ma per quanto riguarda l’oggetto di conferimento è lo stesso. Qualunque bene suscettibile di valutazione economica è oggetto di conferimento. Nelle srl si può quindi fare un conferimento di un obbligo negativo, come nelle società di persone.
Se si tratta di conferimenti d’opera o di servizi occorre che a fronte di questi sia prestata una polizza assicurativa o una garanzia fideiussoria per l’intero ammontare del conferimento e per l’intera durata della società. La garanzia rimane ferma nel suo ammontare per tutta la durata, tuttavia si può provvedere ad un suo ammortamento in conto economico.
Per i conferimenti in natura valgono le regole in materia di società per azioni semplificate: è il socio conferente che si procura la perizia in appoggio al conferimento che fa, è il conferente che indica il perito che attesta il valore.
Se nonostante la perizia il bene vale meno, la responsabilità dipende dal contratto di sottoscrizione del conferimento. Se il socio è obbligato a conferire quel bene e l’eventuale minor valore dipende dal mancato accertamento del perito, è responsabile il perito.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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