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La convalida dell’arresto e del fermo


Il procedimento di convalida può essere suddiviso in tre fasi:

- Prima fase, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono porre l’arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e, comunque, non oltre le 24 ore.
Dopodiché devono trasmettere al Pubblico Ministero il verbale dell’arresto sempre entro le 24 ore.

- Seconda fase, ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa sia di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella successiva udienza una delle misure cautelari personali.
A tal fine il Pubblico Ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato dando previo avviso al difensore, che ha la facoltà di essere presente all’atto.
Il Pubblico Ministero può liberare l’arrestato o il fermato in due casi:
se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge;
se la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l’arrestato a disposizione del Pubblico Ministero (24 ore) o per chiedere la convalida al giudice (48 ore).

- Terza fase, inizia con la richiesta di convalida che deve essere presentata dal Pubblico Ministero al giudice entro 48 ore dall’arresto,
Il Pubblico Ministero presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere a rito direttissimo, altrimenti la presenta al gip (noi analizziamo questa ipotesi).
Ricevuta la richiesta, il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive dandone avviso, senza ritardo, al Pubblico Ministero e al difensore.
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione facoltativa del Pubblico Ministero e necessaria del difensore dell’indagato.
L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.
In sede di convalida vengono prese due distinte decisioni:
- il giudice accerta se l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e se sono stati osservati i termini perentori per porre l’arrestato a disposizione del Pubblico Ministero (24 ore) e per chiedere la convalida (48 ore), quindi decide con ordinanza se convalidare o meno l’arresto o il fermo.
Tale provvedimento può essere oggetto di ricorso per Cassazione;
- il giudice valuta se sussistono i presupposti della misura cautelare richiesta dal pm, quindi può applicarla.
L’ordinanza è impugnabile presso il Tribunale della libertà.
Questi accertamenti sono assolutamente indipendenti tra di loro.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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