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Norme che regolano l'acquisto della proprietà

Norme che regolano l'acquisto della proprietà

La proprietà si acquista:
1)A Titolo Originario: il diritto sorge come nuovo nel titolare, ovvero senza alcuna relazione con il diritto di un precedente proprietario, ovvero con:
a)occupazione: appropriazione di cose mobili che non sono di proprietà di nessuno (cose abbandonate volontariamente dal proprietario; animali selvatici oggetto di caccia o pesca).
b)invenzione: le cose trovate, dopo essere state consegnate al sindaco, se non rivendicate da nessuno entro 1 anno diventano proprie. Se si ritrova il proprietario spetta all’inventore un premio proporzionale al valore della cosa smarrita.
Forma particolare di invenzione è il tesoro (cosa mobile di pregio, nascosto o sotterrato di cui nessuno può provare la proprietà), esso diviene immediatamente di proprietà del titolare del fondo in cui si trova, ma se è trovato per caso nel fondo altrui spetta metà ciascuno.
c)accessione: una proprietà preesistente attira nella sua orbita altre cose che prima ne erano estranee,
Esistono 3 forme di accessione:
1)di mobile ad immobile: qualsiasi costruzione o piantagione fatta su un fondo diventa di proprietà del proprietario del fondo senza bisogno della sua volontà.
Il fondo è considerato sempre cosa principale, tranne per l’accensione invertita; cioè quando il proprietario di un edificio occupa in buona fede nella costruzione dello stesso una parte del fondo di altri e in questo caso ne diviene proprietario, sempre che il proprietario del fondo non si sia opposto entro 3 mesi dall’inizio dei lavori e fatti salvi il risarcimento danni e una indennità doppia del valore della superficie occupata.
2)immobile ad immobile: incrementi di terreni che si producono naturalmente lungo le rive di fiumi e torrenti.
Rientrano in essa:
-alluvioni: le unioni di terra e gli incrementi che per effetto delle acque si formano nei fondi situati lungo le rive di fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo;
-avulsioni: se un fiume stacca una parte riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore, il proprietario del fondo a cui si è unità tale parte ne diventa proprietario ma deve pagare all’altro una indennità.
3)mobile a mobile: se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o mescolate (commistione) in modo da formare un tutt’uno inseparabile.
Quando le cose non sono separabili diviene proprietario del tutto chi detiene la proprietà della cosa principale altrimenti si avrà una proprietà comune in proporzione al valore delle cose.
d)specificazione: si ha quando taluno opera una materia appartenente ad altri per formare una nuova cosa; egli ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia.
2)A Titolo Derivato: l’acquisto avviene quando il diritto si trasferisce da un soggetto ad un altro (contratti traslativi della proprietà come la vendita, la donazione, successione a causa di morte).

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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