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I consorzi con attività esterna

Per questi consorzi è previsto un regime di pubblicità legale per portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile (attraverso il deposito di un estratto del contratto di consorzio presso l'ufficio del registro delle imprese).
Nei consorzi con attività esterna sono previsti incarichi (presidenza, direzione e rappresentanza) all'interno dell'organo direttivo. Coloro che hanno la direzione del consorzio devono redigere annualmente la situazione patrimoniale e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei consorzi con attività esterna è prevista la formazione di un fondo consortile (contributi dei consorziati e beni acquistati con tali contributi), il quale costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli consorziati (i creditori particolari dei consorziati non possono aggredire il fondo consortile).
Nelle obbligazioni assunte dal consorzio per conto dei singoli consorziati sono chiamati a rispondere solidalmente sia il consorziato, sia il fondo consortile (in caso di insolvenza del consorziato, il debito viene ripartito fra gli altri consorziati in proporzione alle quote).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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