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La sostituzione a titolo d’acconto


Nella sostituzione a titolo d’acconto, il sostituto è obbligato verso il fisco non per l’obbligazione d’imposta vera e propria, commisurata al presupposto, ma per un versamento commisurato alle ritenute operate. La misura di queste e del versamento dipende da un’aliquote che è quasi sempre fissa.
Tra il sostituto e sostituito v’è un rapporto di rivalsa nel senso che il sostituto, nel momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta, ha diritto-dovere di trattenere una quota.
La posizione del sostituito, nei confronti del fisco, è quella di qualsiasi percettore di reddito. Le somme che percepisce sono componenti del suo reddito complessivo ma, per effetto delle ritenute, acquista il diritto di dedurre, dall’imposta globalmente dovuta, l’importo delle ritenute subite.
Se il sostituito, subendo le ritenute, viene assoggettato ad una tassazione anticipata, acquista il diritto di detrarre dall’imposta dovuta per quel periodo d’imposta, l’ammontare delle ritenute subite.
Se il sostituto opera la ritenuta ma non versa, il sostituito acquista una sorta di credito verso il fisco e, se il fisco non riceve il versamento, può agire solo nei confronti del sostituto.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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