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Le fasi della costituzione del comitato


Assistiamo a due fasi:
a.i componenti il comitato, detti promotori, annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte di danaro o di altri beni;
b.i fondi formati con queste offerte, dette oblazioni, vengono destinati allo scopo enunciato.

Coloro che provvedono alla conservazione e destinazione dei fondi, siano essi gli stessi promotori o altre persone, assumono la veste di organizzatori, in quanto tali responsabili personalmente e solidalmente del proprio operato (art. 40).
Solo se i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo annunciato, o se questo non sia più attuabile, o se si abbia un residuo di fondi dopo la realizzazione dello scopo, può essere modificata la destinazione originariamente annunciata; ma può essere modificata non per volontà dei promotori o degli organizzatori, bensì solo per provvedimento dell'autorità governativa (art. 42).
L'esame delle norme ora richiamate non consente di pensare al comitato come ad una figura associativa la quale presenti, rispetto ad ogni altra figura associativa, la peculiarità che il patrimonio, anziché essere conferito dagli stessi associati, proviene da terzi.
Questo particolare modo di formazione del patrimonio è condizione necessaria per l'identificazione del fenomeno; esso non è, però, condizione sufficiente: anche un'associazione può - e l'ipotesi è tutt'altro che infrequente - attingere da pubbliche sottoscrizioni i mezzi finanziari necessari per il perseguimento dei propri scopi.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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