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Gli altri poteri del giudice delegato


Tra gli altri poteri del giudice delegato previsti da altre norme, vi sono: il potere di autorizzare il curatore a delegare altri professionisti per il compimento di specifiche operazioni; il potere di ricevere dal curatore l’accettazione della nomina; il potere di ordinare al curatore il deposito della relazione; il potere di autorizzare l’acquisto di titoli di stato con le somme liquidi disponibili dalla procedura; il potere di proporre al tribunale la revoca del curatore; il potere di nominare il comitato dei creditori; il potere di riconoscere al fallito gli alimenti; il potere di vendita dei beni garantiti da pegno; il potere autorizzare l’affitto d’azienda; il potere di approvare il programma di liquidazione; il potere di sospendere a vendita di beni appartenenti alla procedura; il potere di ordinare al curatore il deposito del rendiconto finale; il potere di ordinare il riparto finale…

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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