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Il controllo sui fondi di un associazione

Il controllo sui fondi di un associazione


L'ulteriore condizione, necessaria per l'identificazione del fenomeno, emerge dalla diversa disciplina cui gli artt. 40-42 assoggettano i fondi raccolti dal comitato, al confronto con la disciplina applicabile ai fondi che per pubblica sottoscrizione abbia raccolto un'associazione: questi ultimi sottostanno, una volta entrati nel patrimonio dell'associazione, alla libera disponibilità degli associati, i quali fruiranno, in ordine alla loro destinazione, della medesima posizione sovrana che loro compete su tutto ciò che appartiene all'associazione; e della loro gestione, come di quella del restante patrimonio dell' associazione, gli amministratori di questa non risponderanno che nei confronti degli associati.
Nel comitato accade, all'opposto, che i componenti di esso non possono, in nessun caso, assegnare ai fondi raccolti una destinazione diversa da quella annunciata al pubblico e in considerazione della quale i sottoscrittori hanno effettuato le loro oblazioni; ed accade che della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo i gestori siano responsabili nei confronti della pubblica amministrazione.
Sui fondi raccolti per pubblica sottoscrizione è, a questo modo, impresso un vincolo di destinazione corrispondente a quello che grava sul patrimonio di una fondazione: si è in presenza di una fondazione costituita, anziché per la liberalità di una sola persona, per quella di una moltitudine di oblatori. Gli organizzatori si trovano, rispetto a questi fondi, nella stessa posizione degli amministratori di una fondazione: essi non possono disporre dei fondi se non per realizzare lo scopo annunciato.
L'analogia corre fra atto di fondazione e atto di oblazione.
Scopo del comitato

Il comitato non sollecita per sé la liberalità del pubblico ma, tutto all'opposto, offre al pubblico la propria opera di integrazione delle aspirazioni di quanti intendano contribuire alla realizzazione di quel dato intento benefico o all'edificazione di quella data opera pubblica o all'allestimento di quella data mostra o esposizione.
In questa altruità, rispetto ai componenti il comitato, dell'interesse gestito o dello scopo perseguito è la ragione per la quale il comitato non ha potere dispositivo sulla destinazione dei fondi raccolti: i componenti di esso non possono, con interna deliberazione, modificare la destinazione dei fondi, perché la destinazione allo scopo è stata sui fondi impressa da soggetti che non sono parti del contratto di comitato, ossia dalla pluralità dei sottoscrittori.
Lo scopo «annunciato» dal comitato diventa, a sottoscrizione avvenuta, lo scopo perseguito dai sottoscrittori: la destinazione allo scopo è, per i gestori dei fondi raccolti, attività di esecuzione degli atti di oblazione.
Se non si fa capo a dichiarazioni di volontà esterne al comitato, alle quali imputare il vincolo di destinazione gravante sui fondi da questo utilizzati, rimane inspiegabile il fatto che i componenti il comitato non possano, come possono i membri di un'associazione, assegnare ai fondi una destinazione diversa da quella originaria.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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