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Integrazione del contraddittorio nel processo penale


Integrazione del contraddittorio, il divieto di estendere l’oggetto della prova a fatti, concernenti la responsabilità penale, riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente può essere superato.
La deroga permette l’estensione purché si provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone interessate, cioè gli indiziati.
La richiesta è rivolta al giudice; questi, se la accoglie, rinvia l’udienza per il tempo strettamente necessario per effettuare le notifiche nei confronti delle persone indiziate e comunque non oltre 3 giorni.
L’integrazione non è disposta quando il rinvio dell’udienza pregiudica l’assunzione della prova.
Il divieto di utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio senza il rispetto del diritto di difesa delinea un regime di inutilizzabilità oggettivamente relativo, in quanto il limite opera con riferimento alla sola fase dibattimentale (mentre gli elementi di prova sono utilizzabili in fasi anteriori), e soggettivamente relativo, poiché la prova è utilizzabile solo nei confronti di determinati imputati e non di altri (cioè solo nei confronti di coloro i cui difensori erano presenti all’assunzione della prova).

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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