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Commento di Alessandro Silvestrini all’art. 2394: responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali rispetto al patrimonio societario


Non ci sono modifiche, a parte il comma mancante che è divenuto articolo autonomo (2394-bis).
Gli amministratori hanno responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, dunque non obblighi specifici (come sosteneva, invece, la dottrina), bensì semplicemente atti di mala gestio (sostenuti dalla giurisprudenza). Dunque una mancanza di diligenza, che però non può essere desunta solo dai negativi risultati di gestione, e nemmeno può, il giudice, sindacare sulle scelte degli amministratori in quanto scelte imprenditoriali (e, come tali, discrezionali). L’indagine andrà svolta sul modo in cui sono giunti a determinare le scelte (omissione di cautele, verifiche e informazioni preventive necessarie per il caso concreto – Cassazione, 1997), non sulla loro opportunità e convenienza (comportamenti irrazionali e contrari alle più elementari regole di buona amministrazione – numerose sentenze entrano in questo modo nel merito, contraddicendo il principio, espresso anche in sentenza, che le scelte di gestione non sono sindacabili).
La condizione del comma 2 si giustifica perché solo in quel caso i creditori possono lamentare di aver subito un danno (quindi, non quando il patrimonio, sebbene per scelte illecite, diminuisce, ma rimane capiente). Tuttavia tale responsabilità ricorre anche quando il patrimonio presenti uno sbilancio negativo (passività eccedono le attività).
Va precisato che l’insufficienza patrimoniale non coincide necessariamente con l’insolvenza: può aversi insolvenza anche in situazione di attivo superiore al passivo (per esempio per mancanza di liquidità), e non insolvenza in situazione di passivo superiore all’attivo. Dunque l’azione di responsabilità può essere promossa anche al di fuori del fallimento (ipotesi, comunque, sporadica).
Il termine “risulta” (risulta insufficiente) fa sì che il termine di 5 anni di prescrizione per l’azione decorra non dal momento in cui si verifica lo sbilancio patrimoniale, bensì dal momento in cui lo sbilancio si sia manifestato, divenendo conoscibile ai creditori sociali (dunque può verificarsi prima della dichiarazione di fallimento (es.: dopo istanza di concordato preventivo emerge che il realizzo dell’attivo è insufficiente a pagare i debiti), in concomitanza (quando il curatore fallimentare può immediatamente rilevare lo sbilancio negativo) e dopo (quando il curatore non può subito percepire lo sbilancio)).
L’onere di provare l’intervenuta prescrizione incombe sugli amministratori, che devono dimostrare che già prima della dichiarazione di fallimento erano intervenuti fatti specifici, idonei a rendere conoscibile all’esterno l’insufficienza patrimoniale della società, senza che sia indispensabile provare l’inutile escussione del patrimonio sociale prima del fallimento.

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