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Comitato dei creditori


Con la riforma l’organo incaricato di rappresentare gli interessi dei creditori vede ampliarsi le proprie competenze, riconoscendosi una maggiore partecipazione alla gestione della crisi dell’impresa. Per certi versi le innovazioni richiamano alla mente i principi del codice del commercio del 1882, quando nella legislazione ai creditori era assicurato un notevole spazio tramite l’assemblea dei creditori, vero e proprio organo della procedura e la delegazione dei creditori, nominata dall’assemblea stessa.
L’art. 40 dispone che entro 30 gg dal deposito della sentenza di fallimento, il giudice delegato deve provvedere alla nomina del comitato dei creditori, composto da 3 o 5 membri scelti dai creditori, secondo un principio che tenga conto della qualità, quantità e prospettive di soddisfacimento dei crediti. Si tratta però di una nomina provvisoria perché in sede di adunanza per l’esame dello stato passivo, i creditori presenti possono presentare nuove designazioni, alle quali seguirà una nuova nomina. Anche il giudice può mutare la composizione del comitato per adeguarlo alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Entro 10 gg dalla nomina, i componenti del comitato, convocato dal curatore, eleggono a maggioranza il loro presidente, al quale spetta convocare l’organo per deliberare della sua competenza.
La delibera deve essere presa entro 15 gg, a maggioranza  dei votanti. Deve essere succintamente motivata affinché si possa conoscere l’iter argomentativo che ha condotto a quella decisione che potrebbe anche essere impugnata.
Per garantire il funzionamento del comitato, l’art. 40 prevede che ciascun membro possa delegare, previa comunicazione al giudice delegato, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad un terzo, che abbia i requisiti fissati dall’art. 28 per la nomina a curatore. Ai membri del comitato è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese ed, inoltre, può essere corrisposto loro un compenso.

LE FUNZIONI. Art. 41, il comitato deve: vigilare l’operato del curatore; autorizzare il curatore al compimento degli atti di straordinaria amministrazione; esprimere pareri motivati nei casi previsti dalla legge, o su richiesta.
L’attività del comitato incide:
A. Sull’attività del curatore: vidima il registro giornaliero; se nominato deve essere presente alla redazione dell’inventario o comunque deve essere informato; può formulare osservazioni scritte al rapporto riepilogativo semestrale; può proporre  modifiche al programma di liquidazione; può richiedere al tribunale la revoca del curatore.
B. Sull’esercizio provvisorio dell’impresa: è convocato dal curatore, almeno trimestralmente, per essere informato sull’andamento della gestione; viene informato immediatamente sulle sopravvenute circostanze che possono influire sull’esercizio provvisorio.
C. Sulla procedura: opera un monitoraggio sulla procedura; può convocare il fallito per ricevere chiarimenti o informazioni; ha diritto di pendere visione di qualunque atto o documento nel fascicolo della procedura; …
D. Sul concordato fallimentare: redige la relazione conclusiva sul concordato quando la proposta è stata presentata dal curatore; riferisce al tribunale per le ipotesi di risoluzione del concordato fallimentare.
Il comitato dei creditori è un organo consultivo. Può esprimere pareri facoltativi: in camera di consiglio, dietro invito del tribunale; oppure dietro convocazione da parte del curatore, nei casi previsti dalla legge.
Oppure pareri obbligatori, che rincorrono: per la revoca del curatore; nella previsione di insufficiente realizzo; per autorizzare la liquidazione dei beni prima dell’approvazione del programma di liquidazione; nella chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo; …
Inoltre, vi sono casi in cui il parere del comitato dei creditori è vincolante: l’impiego delle disponibilità liquide i titoli emessi dallo stato che è richiesto dal curatore; previsione art. 104 (co. 2, 4, bis, 5 bis, ter). 
Nel caso in cui un componente del c.d.c. si trovi in una situazione di conflitto di interessi, scatta per quel componente l’obbligo di astenersi dalla votazione
I componenti del comitato sono assoggettati allo stesso regime di responsabilità dei sindaci di società per azioni. In caso di inosservanza degli obblighi dettati dalla legge essi rispondono per fatto proprio e sia il curatore che i creditori potranno agire contro di loro.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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