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Libri Sociali – ART.2421 C.C.

- LIBRO DEI SOCI – NO PER SRL - ART.2470 C.C. : una settimana fa è uscita una legge che ha detto che per le SRL non si tiene più il libro dei soci, ma si fanno con iscrizione telematica al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
Questo libro serve anche per indicare il numero di azioni possedute da ciascun socio. Ci permette di conoscere la posizione dei soci e la compagine sociale, questo serve anche in assemblea. Su questo libro si annotano anche le eventuali garanzie che gravano sulle azioni.
- LIBRO DELLE ASSEMBLEE : si annotano le risultanze delle assemblee
- LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : si annotano le riunioni e le delibere
- LIBRO DEL COMITATO ESECUTIVO (SE PRESENTE) : si annotano riunioni e delibere
- LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE (N.B. ANCHE ART.2409 TER C.C. – REVISORE CONTABILE) : si annotano le risultanze dalle verifiche e dalle ispezioni
- LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI
- LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI
- LIBRO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Gli ultimi tre libri dipendono dalla natura della società.
I soggetti tenuti a tenere i libri dei soci, delle assemblee e del consiglio di amministrazione sono gli amministratori o i direttori amministrativi. Spesso però i professionisti fanno da segretari in queste assemblee, sono tenuti a scrivere i verbali e quindi possono scrivere su questi libri.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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