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Gli organi protagonisti del fallimento


Il legislatore negli Art dal 23 al 41 disciplina in modo ampio i quattro organi protagonisti della procedura di fallimento in senso stretto, procedura diretta ad alienare i beni e a dividerne il ricavato. La riforma ha potenziato un certo organo (comitato dei creditori), mentre ha depotenziato un altro organo (giudice delegato): questo era il programma delle legislatore, ma in realtà non è andata proprio così. I quattro organi sono:
- il tribunale fallimentare;
- il giudice delegato;
- il curatore fallimentare;
- il comitato dei creditori.
Il tribunale fallimentare interviene in momenti fallimentari importanti e dichiara il fallimento; è e resta il principale organo investito dell’intera procedura, dalla fase istruttoria fino alla chiusura, e ha pieno potere di decidere tutte le controversie che nascono dalla procedura.
Provvede alla nomina e alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, qualora tale compito non spetti al giudice delegato.
E’ sovrano della fase prefallimentare: procede difatti all’accertamento dei presupposti soggettivo, oggettivo e processuale.
Al tribunale sono inoltre conferiti poteri di indagine sull’effettiva sede dell’impresa, mantenendo la propria competenza indipendentemente dai mutamenti che si verifichino entro l’anno dall’apertura dell’istruttoria; gli spettano inoltre i poteri di emettere provvedimenti d’urgenza con natura cautelare e conservativa, a tutela del patrimonio del fallendo ovvero dell’impresa sottoponibile a fallimento.
Al tribunale spetta poi il dovere di liquidare al curatore le spese e gli onorari della procedura su proposta del giudice delegato. Anche la chiusura della procedura spetta all’organo collegiale come la decisione sugli altri istituti capaci di far cessare il fallimento.
Il giudice delegato, prima della riforma, aveva una funzione di rilievo in quanto era colui che dirigeva le operazioni dando le autorizzazioni al curatore, che era quindi il braccio operativo: il giudice delegato era quindi l'organo di direzione e autorizzazione.
Oggi, stando alle norme, il quadro è ben diverso: il giudice delegato è ancora considerato un organo di direzione e autorizzazione, ma per scelte di valenza giuridica operata dal curatore, mentre per le scelte di valenza economica il curatore necessita delle autorizzazioni da parte del comitato dei creditori.
Tale discorso però è puramente teorico, già solo per il semplice fatto che è difficile creare un comitato dei creditori, in quanto questi non vogliono farne parte: i motivi di tale decisione sono dovuti al fatto che i creditori che dovessero far parte del comitato devono assumersi responsabilità sulle scelte effettuate, e d'altronde non viene neanche assegnato loro un compenso. Se tale comitato non riesce a essere formato, le scelte spettano al giudice delegato, e quindi oggi la situazione risulta essere cambiata poco rispetto al passato.
Oggi il giudice delegato convoca il comitato dei creditori e il curatore, per chiedere informazioni circa le scelte di gestione; gli spetta il potere di dirimere le controversie insorte nell’ambito delle procedure promosse dal fallito, dai terzi interessati, dal comitato dei creditori e non solo nei confronti del curatore.
Provvede poi alla liquidazione dei compensi delle persone nominate dal curatore in suo ausilio.
Ancora al giudice delegato spetta il potere di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi.
Il curatore fallimentare è l'organo operativo. Dall’Art 27 si ha che “Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.”: nella scelta del curatore il tribunale deve anche motivare successivamente le caratteristiche e le attitudini del soggetto prescelto; vi sarà difatti l’incapacità a svolgere tale ruolo se il soggetto designato si trova in conflitto d’interesse, anche solo parziale.
Il curatore è tenuto al compimento di importanti atti:
- la redazione della relazione sul fallimento;
- la predisposizione dello stato passivo;
- la formazione del piano di liquidazione.
Si ha all’Art 37 che “Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.”. I creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore, indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.
Il comitato dei creditori, prima della riforma, dava solo pareri su certi atti. Viene nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, sentiti il curatore e i creditori; questi possono aver dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico oppure aver segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
La nomina del presidente del comitato dei creditori è rimessa allo stesso comitato, a maggioranza, entro 10 giorni dalla propria nomina.
Le funzioni del comitato sono desumibili dall’Art 41 I comma “Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti da legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.”.
Esiste poi il potere per il giudice delegato di sostituire i singoli componenti in caso di inerzia ingiustificata.
Nel dettaglio il comitato dei creditori:
- interviene nella nomina richiesta dal curatore di un coadiuvatore;
- autorizza il curatore a porre in essere gli atti di straordinaria amministrazione;
- autorizza il curatore a provvedere ai pagamenti in prededuzione per importi inferiori ad una determinata soglia (25.000 €), posto che per importi superiori è necessario l’intervento del giudice delegato;
- autorizza il curatore a subentrare nei rapporti giuridici pendenti;
- autorizza, in alternativa al giudice delegato, a promuovere azioni di responsabilità verso il precedente e revocato curatore.
Il comitato dei creditori deve necessariamente esprimere il parere, a volte vincolante e sempre motivato, tutte le volte che il curatore:
- ritenga di continuare l’attività d’impresa tramite esercizio provvisorio;
- voglia affittare l’azienda o suoi singoli rami;
- voglia investire le disponibilità liquide del fallimento in obbligazioni garantite dallo Stato.
Il comitato dei creditori ha poi un particolare compito di vigilanza e controllo nella fase di predisposizione e realizzazione da parte del curatore di un programma di liquidazione che il curatore stesso nella riforma doveva far approvare dal giudice delegato e che con il correttivo sembra debba essere approvato soltanto dal comitato dei creditori.

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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