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Esempio di reato - delitti contro il patrimonio

Immaginiamo che rubo dei soldi ai miei genitori. Si può definire furto: La norma del furto prevede che chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé e per altri è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa. Questo comportamento corrisponde ad una fattispecie, può essere ricondotto sotto un fatto tipico. Tralasciamo un attimo l’antigiuridicità. Passiamo al terzo elemento, la colpevolezza. Può essermi mosso un rimprovero per aver rubato i soldi dei miei genitori: L’art.54 del codice penale è una norma di necessità: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave ala persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Non è dunque il caso dei soldi rubati. Quindi sono certamente rimproverabile. L’art.649 del codice penale dice che chi ha commesso uno dei fatti che derivano dai reati contro il patrimonio, in danno di un’ascendente o discendente, ovvero del coniuge purché non separato o anche di un fratello o sorella che convivono con il soggetto non è punibile. Questa norma non dice che il legislatore approva i furti in famiglia, se no la norma appena letta sarebbe una causa di giustificazione. Questa non punibilità non è una causa di giustificazione. Il legislatore utilizza sempre la stessa identica forma, quindi non è facile identificare le cause di non giustificazione da altre cose. Quindi ci troviamo nella necessità di identificare questo “non punibile”. Se il fatto è tipico, antigiuridico e colpevole allora non resta che una soluzione: questa norma fa venire meno la punibilità in concreto. Si tratta di una causa di esclusione della punibilità, che fa venir meno secondo i teorici della teoria quadripartita il reato. Secondo quelli della teoria tripartita sarebbe un reato non punibile. Questa causa di esclusione della punibilità impedisce che il soggetto che ha realizzato quel fatto è punibile, la ratio sottostante a questa norma è la stessa che disciplina il caso dell’ambasciatore, così come il legislatore ritiene opportuno assicurare l’immunità ai diplomatici, allo stesso modo il legislatore ritiene opportuno evitare che in una famiglia già tanto compromessa, come dimostra il fatto che i suoi membri si rubino le cose tra loro, debba inserirsi l’ulteriore elemento di disturbo dell’azione penale. L’idea di fondo del legislatore è che finché si tratta di soldi, rimane tutto in famiglia. Le ragioni di mera opportunità sono quelle che fondono queste situazioni di cause di esclusione della punibilità che fanno venire meno il quarto elemento del reato.
Questi 4 elementi sono quelli che consentono di individuare un reato, di costruire una teoria generale di qualunque reato. Queste 4 categorie non sono elencate in un ordine casuale, l’elenco è tassativo: solo un fatto tipico può essere anche antigiuridico, e solo un fatto tipico e antigiuridico può essere anche colpevole, solo un fatto tipico, antigiuridico e colpevole può essere anche punibile, e dunque reato. Preoccuparsi della colpevolezza se non si è risolto prima il problema della tipicità e dell’antigiuridicità è insensato.
La ripartizione tra i 4 elementi costitutivi del reato è una costruzione interpretativa, le norme del codice non utilizzano queste categorie, ma queste sono il frutto di un’elaborazione che trova un suo evidente punto di emersione normativa in un’altra norma nel codice di procedura penale.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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