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L'esercizio in comune di attività economica

È il cosiddetto scopo-mezzo del contratto di società; si definisce oggetto sociale la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere.
In tutte le società l'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un'attività (serie coordinata di atti) e di un'attività economica (normalmente un'attività produttiva, condotta cioè con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi).
Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci (a differenza della comunione, l'autonomia patrimoniale è riconosciuta a tutte le società).
Illegittime sono le società immobiliari di comodo: società la cui attività si esaurisce nel concedere immobili in locazione a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire alcun servizio collaterale.
È possibile che dalla comunione si passi alla società: si verifica quando più figli ereditano l'azienda paterna e proseguono in comune l'attività d'impresa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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