Skip to content

Le conseguenze dello spossessamento


Il patrimonio, interamente appreso dal fallimento, diviene insensibile a qualsiasi operazione che il fallito ponga in essere. I creditori anteriori al fallimento possono soddisfarsi su quel patrimonio solo chiedendo l’ammissione al passivo, essendo loro interdetto, finchè dura la procedura, l’esercizio delle azioni esecutive. In ciò consiste la cd. Cristallizzazione del patrimonio fallimentare, resa possibile dallo spossessamento da un lato e dal blocco delle azioni esecutive individuali dall’altro, ma circoscritta alla durata del fallimento. Di conseguenza, gli atti a contenuto patrimoniale compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione del fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori. L’inefficacia si produce automaticamente erga omnes dalla data del fallimento e per la sua durata, senza che possa avere rilievo la buona fede del terzo, sia perché l’esistenza della sentenza dichiarativa implica la conoscenza della perdita da parte del fallito del diritto di amministrare e disporre, sia perché la norma prevede la sanzione dell’inefficacia oggettivamente. Questi atti sono, quindi, validi ma sono inopponibili al fallimento mentre svolgeranno i loro effetti a fallimento chiuso. Dal fatto che sono inefficaci i pagamenti effettuati dal fallito con mezzi provenienti dalla massa attiva, discende che sono invece efficaci quelli eseguiti disponendo dei beni personali esclusi dallo spossessamento all’art. 46.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.