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Gestione del contenzioso di fallimento

In genere tutti provvedimenti endofallimentari sono reclamabili, è la legge ad indicare espressamente dove non ci sono spazi per l'impugnazione. Come in questo caso in cui non è possibile instaurare un contenzioso sulla possibilità o meno di gestire l'impresa.
Art. 104 bis:
- comma 1: "in alternativo all'esercizio provvisorio, sempre in seguito ad un'analisi costi benefici, si può procedere all'affitto d'azienda o di singoli rami sempre su proposta del curatore, previo parere favorevole nel comitato dei creditori, e autorizzato dal giudice che esercita un controllo di legittimità. Da qui l'importanza del curatore i cui atti non solo più isolati";
- comma 2: "il curatore ha la massima libertà imprenditoriale circa la scelta dell'affittuario, non sulla base di una individuazione autonoma, ma garantendo la massima partecipazione, informazione e con metodi competitivi ad eccezione del caso limite di beni deperibili nell'immediato. Si deve assicurare trasparenza e
partecipazione nella scelta dell'affittuario tenendo conto del canone delle garanzie offerte e dei piani di prosecuzione e dei livelli occupazionali. Il contratto d'affitto endofallimentare è soggetto ad autorizzazioni del comitato perché si sta disponendo della massa attiva mentre nel caso di contratto già in essere vi è il subentro del curatore senza l’autorizzazione del comitato dei creditori.";
- comma 3: "il contratto può prevede il recesso unilaterale del curatore cosa non prevista normalmente dopo l'autorizzazione del comitato. L'affitto deve servire a mantenere in esercizio l'azienda come forma di collocazione della stessa presso un imprenditore che probabilmente poi procederà all'acquisto. Cioè esso deve essere funzionale alla liquidazione ossia alla vendita in esercizio in blocco con alcuni rami";
- comma 5: "La formazione del prezzo dovrà venire con un meccanismo competitivo. Una volta formatisi il prezzo il curatore ha 10 giorni per comunicarlo all'affittuario che entro 5 giorni successivi può esercitare il diritto di prelazione."

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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