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Mobilità orizzontale del lavoratore

Si ha mobilità orizzontale nel momento in cui il lavoratore viene assegnato a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. L’equivalenza di cui si parla, tuttavia, non inerisce al trattamento economico, fatto salvo già dallo stesso art.2103 c.c. sia nel vecchio che nel nuovo testo. Pertanto per equivalenza si deve intendere un’affinità di professionalità tra le vecchie e le nuove mansioni. Il nuovo sistema di inquadramento per aree professionali, tuttavia, prevede che in una stessa area (o categoria) vi siano posizioni organizzative (o livelli) differentemente retribuiti, motivo per cui l’attribuzione

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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