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Le regole cautelari

Le regole cautelari


Meccanismi con i quali esse si formano nell’ordinamento giuridico per poi integrarsi con la fattispecie colposa. L’individuazione della regola cautelare è condizionata da 3 fattori fondamentali:
1-essa dipende necessariamente dalla pericolosità della situazione concreta e, dunque, varia con il variare di quest’ultima: es. le regole cautelari per contenere il pericolo di crollo delle costruzioni saranno diverse a seconda che si tratti o meno di zona sismica.
2-essa presuppone logicamente sia la riconoscibilità del pericolo che la evitabilità dello stesso. Quando, ad es., 20-30 anni, si utilizzava la fibra d’amianto quale rivestimento coibente ed ignifugo di larghissimo impiego, la scienza non aveva ancora accertato il nesso causale esistente tra l’esposizione dell’uomo a quella sostanza e l’insorgenza di una grave e spesso letale patologia polmonare, qual è l’asbestosi. Con la conseguenza che, non essendo allora riconoscibile il pericolo insito in quella attività di utilizzazione della fibra di amianto, non erano nemmeno individuabili quelle regole cautelari idonee ad eliminare o attenuare il rischio delle patologie polmonari, che invece furono poi elaborate successivamente.
Riconosciuto il pericolo, occorre che la scienza e l’esperienza dell’uomo mettano a disposizione conoscenze e tecniche adeguate perchè sia possibile escogitare i mezzi idonei a fronteggiare la pericolosità e, conseguentemente, assumerli come contenuto di regole cautelari doverose.
3-Se la specificità fenomenica della situazione concreta e i parametri di riconoscibilità ed evitabilità del pericolo sono fattori logico-conoscitivi di individuazione della regola cautelare, il 3° fattore ha una natura normo-valutativa. L’individuazione del contenuto della regola cautelare in una prescrizione e non in altra è il risultato di una “scelta” valutativa che esprime un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di contenere la pericolosità dell’attività e avvantaggiarsi della usa utilità sociale.
L’individuazione della regola cautelare, e dunque lo stesso carattere essenziale della colpa, oscilla sempre tra una tendenza alla standardizzazione della regola ed un’opposta tendenza alla sua concretizzazione. Si distinguono 3 fondamentali processi di formazione della regola cautelare.
1_ Es. quasi tutte le “norme di comportamento” del codice della strada sono regole cautelari relative ad un’attività intrinsecamente pericolosa come è la guida degli autoveicoli.
Si tratta di regole cautelari poste a tutela di beni fondamentali quali la vita e l’incolumità dell’uomo nonché l’integrità dei beni patrimoniali. La caratteristica saliente è che sono “positivizzate”, cioè espresse e formalizzate in testi scritti promanati da soggetti istituzionali, pubblici o anche privati, ai quali l’ordinamento riconosce cmq la potestà di “emanare” norme cautelari. Si tratta di un processo di “giuridicizzazione” formale (del contenuto) della regola cautelare. La violazione delle regole cautelari di tale tipo, cioè positivizzate, danno luogo alla c.d. colpa specifica: art. 43 c.p. “per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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